DEFINIZIONI SCOLASTICHE
Competenza trasversale
Con competenze trasversali si intendono quelle
caratteristiche personali dell’individuo che entrano in gioco quando egli
risponde ad una richiesta dell'ambiente organizzativo e che sono ritenute
essenziali in ambito lavorativo per trasformare una conoscenza in comportamento.
Il termine è dunque utilizzato per indicare capacità ad ampio spettro, non
specifiche di una professione o di un ambiente organizzativo ed applicabili a
compiti e contesti diversi.
Il concetto è simile a quello che in inglese viene
denominato core
skills, key skills, cross competencies, in Germania
Schlüsselqualifikationen, übergreifende Kompetenzen e in Francia compétences
transversales.
Esempio di competenze trasversali: capacità di diagnosi, di
relazione, di problem solving, di decisione, di comunicazione, di organizzazione
del proprio lavoro, di gestione del tempo, di adattamento a diversi ambienti
culturali, di gestione dello stress, attitudine al lavoro di gruppo, spirito di
iniziativa, flessibilità, visione d’insieme.
“Competenze trasversali” è
l’espressione usata per denominare un vasto insieme di
abilità
della persona, implicate in numerosi tipi di compiti
lavorativi, dai più elementari ai più
complessi, ed esplicate in situazioni operative tra loro
diverse. In altre parole, ci si riferisce
ad abilità di carattere generale, a largo spettro, relative ai processi di pensiero e
cognizione, alle modalità di
comportamento nei contesti sociali e di lavoro, alle modalità e
capacità di riflettere e di usare
strategie di apprendimento e di auto-correzione della
condotta. Tali abilità
connotano il modo di impostare e di regolare la personale esperienza
di lavoro e si specificano ulteriormente e progressivamente
nel corso del! ‘apprendimento
on the job e della storia lavorativa della persona.
Il grado di padronanza con cui il soggetto gestisce queste
competenze non solo influenza
e modula la qualità della sua prestazione attraverso le
strategie che è in grado di mettere
in atto, ma influisce sulla qualità e sulle possibilità di
sviluppo delle sue risorse
(conoscenze, cognizioni e rappresentazioni, elementi di
identità) attraverso la qualità delle
informazioni che è in grado di raccogliere, delle relazioni
che sa instaurare, dei feed-back
che riesce a ottenere e di come sa utilizzarli per
riorganizzare la sua conoscenza e
capacità operativa.
Le competenze trasversali fanno dunque riferimento ad
operazioni fondamentali proprie di
qualunque persona posta di fronte ad un compito o a un ruolo
lavorativo (e non):
diagnosticare (la situazione,
il compito, il ruolo organizzativo, il problema, se Stesso),
relazionarsi con altri per
rispondere alle richieste della situazione lavorativa (fatta di
persone, macchine e strumenti, regole, procedure, ecc.), affrontare le richieste specifiche
(della situazione, del compito, del problema, del ruolo),
riflettere sul proprio agire e sulle
esperienze vissute nella vita professionale e lavorativa.
La particolare natura delle competenze trasversali necessita
di strumenti che misurino il
grado di padronanza delle stesse,
in modo coerente con l’economia dell’intero percorso e
quindi integrate con le competenze tecnico professionali.
Il processo di acquisizione è infatti da rilevare non a se
stante, bensì come progressione di
consapevolezza del patrimonio personale di strategie da
attivare, per rendere efficace la
propria performance lavorativa e soddisfacente il proprio
grado di inserimento
nell’ambiente sociale.
2. IL CURRICOLO SCOLASTICO:
COS’È E A COSA SERVE
Il curricolo è espressione della libertà di insegnamento e
dell’autonomia scolastica e al
tempo stesso esprime
le
scelte della comunità
professionale docente e
l’identità
dell’istituto scolastico. È
uno strumento che consente di rilevare il profilo del
percorso di
studi che i docenti hanno elaborato
secondo le Indicazioni nazionali .
Per il corpo docente il curricolo si presta ad essere
inoltre uno strumento didattico uti-
le per lo sviluppo e l’organizzazione della ricerca e per
l’innovazione educativa.
Il percorso di studi prevede
l’adozione di un approccio didattico per competenze (in li-
nea con l’impostazione dell’Europa comunitaria) e una
revisione della programmazione
disciplinare anche, ma non solo, in relazione al nuovo
quadro orario relativo a ciascuna
disciplina.
Le materie del piano di studi spaziano fra gli ambiti lette
rario (italiano, latino, lingue),
storico-filosofico
(storia, educazione civica,
geografia, filosofia, religione),
scientifico
(scienze, matematica, fisica, disegno) ed artistico (storia
dell’arte) e sono fra loro in conti-
nua relazione, integrandosi per temi e competenze. Tramite
il percorso di apprendimento
lo studente acquisisce sempre maggiore consapevolezza delle
trasformazioni avvenute nel
corso dei secoli a livello socioeconomico, ambientale e
politico. Amplia le proprie cono-
scenze nei diversi campi del
sapere, sviluppa capacità
logico-argomentative, metodi di
studio e ricerca, e più in generale di ragionamento e
risoluzione di problemi. Perfeziona le
proprie modalità comunicative e il linguaggio, che si
arricchisce del lessico specifico delle
diverse discipline, anche con il contributo delle nuove
tecnologie. Riscontra continuità e
cambiamenti riguardo la modalità di intendere, descrivere e
spiegare un certo fenomeno,
e altresì riguardo gli oggetti di indagine di ciascun
settore disciplinare, sperimentando
punti di vista diversi e affrontando nuove formulazioni
teoriche e modalità risolutive di
problemi teorici ed applicati anche con approccio
laboratoriale.
Nel curricolo si trovano
esposti i nuclei fondanti e i contenuti imprescindibili intorno ai
quali il legislatore ha individuato un
patrimonio culturale comune condiviso. Le Indica-
zioni nazionali in merito a tale patrimonio sono state
recepite dalla scuola attraverso un
percorso di analisi che ha portato alla redazione del
curricolo. Il contenuto del curricolo
riguarda l’esplicitazione delle
competenze relative alle materie di studio poste in relazione
ad argomenti del programma di studio
di cui si tratteggiano i contenuti irrinunciabili e
l’eventuale indicazione
di approfondimenti da
compiersi per classi
parallele, fermi re-
stando i criteri
costitutivi delle Indicazioni
nazionali che riguardano,
tra l’altro,
l’unitarietà della conoscenza da realizzarsi tramite il
dialogo fra le diverse discipline di
studio e il rifiuto del nozionismo .
QUALI STRUMENTI PER LA
RILEVAZIONE DELLE
COMPETENZE
1. DALLE COMPETENZE
ALLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
La competenza è qualcosa di profondo e complesso che
presuppone certamen-
te il possesso di conoscenze e
abilità, ma che prevede soprattutto la capacità di uti-
lizzarle in
maniera opportuna in
svariati contesti. Ne
consegue che le
competenze
non sono date ad un soggetto, ma da esso sono acquisite in
maniera creativa con la
riflessione e con l’esperienza.
La sfida a cui è chiamata la
valutazione scolastica nel passaggio da una “scuo-
la delle conoscenze” ad una “scuola
delle competenze” è sintetizzata bene da una
frase di Grant Wiggins: “Si tratta di accertare non ciò che lo studente sa, ma ciò
che sa fare con ciò che sa” 2 .
Attraverso “Scuola 21” si propongono percorsi didattici, nei
quali lo studente
è chiamato ad utilizzare le proprie conoscenze e abilità in
situazioni contingenti e
aperte
all’imprevisto, non predeterminate, mostrandosi
“competente”. Le compe-
tenze indicano quindi ciò che lo
studente è effettivamente capace di fare, di pensa-
re, di agire davanti alla
complessità dei problemi e delle situazioni che si trova ad af-
frontare e a risolvere, mobilitando
la sua sfera cognitiva ed intellettuale, ma anche
la sua parte emotiva, sociale,
estetica, etica, valoriale.
E’ compito specifico della scuola promuovere quegli interventi
educativi ca-
paci di far sì che le capacità personali si traducano nelle
otto competenze chiave di
cittadinanza previste dal Ministero a conclusione
dell’obbligo di istruzione seconda-
ria. Le competenze chiave sono
quelle di cui ogni persona ha bisogno per la realizza-
zione e lo sviluppo personali, la
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupa-
zione, e
che rinforzano il
percorso di apprendimento
continuo che si
prolunga per
l’intero arco della vita (lifelong
learning).
Tali competenze, riassunte nella seguente tabella, sono
normali punti di rife-
rimento per gli insegnati della scuola dell’obbligo e
risultano coerenti con gli obietti-
vi del Progetto Scuola 21.
2
G. Wiggins (1993). Assessing student performance: Exploring the purpose and limits of
testing,
San
Francisco, CA: Jossey-Bass.
La sfida a cui è chiamata la
valutazione scolastica nel passaggio da una “scuo-la delle conoscenze” ad una
“scuola delle competenze” è sintetizzata bene da una frase di Grant Wiggins:
“Si tratta di accertare non ciò che
lo studente sa, ma ciò che
sa fare con ciò che sa”.
Imparare ad imparare
Imparare
a imparare è l’abilità di organizzare il proprio apprendimento sia a individualmente che in gruppo,
a seconda delle proprie necessità, e alla consapevolezza relativa a metodi e
opportunità. E’ un’opportunità che permette alla persona di perseguire obiettivi di apprendimento basato su scelte e
decisioni prese consapevolmente e autonomamente, per apprendere, ma soprattutto
per continuare ad apprendere, lungo tutto l’arco della vita e nella prospettiva
di una conoscenza condivisa e di un apprendimento come processo socialmente
connotato.
Le abilità per imparare a imparare
richiedono
prima di tutto l’acquisizione delle abilità di base
come la lettura, la scrittura e il calcolo e l’uso delle competenze TIC
necessarie per un apprendimento ulteriore. A partire da tali competenze una
persona dovrebbe essere in grado di:
Acquisire,
procurarsi, elaborare e assimilare nuove conoscenze e abilità;
Consacrare
del tempo per apprendere in modo autonomo e autodisciplinandosi, ma anche per
lavorare in collaborando;
Cogliere i
vantaggi che possono derivare da un gruppo eterogeneo e di condividere ciò che
ha appreso;
Organizzare
il proprio apprendimento,
di valutare il proprio lavoro e di cercare consigli, informazioni e sostegno,
ove necessario.
Quali sono le competenze (trasversali) che fanno la differenza
nel lavoro (e non solo…!)
POSTED BY COACH LAVORO ON GIUGNO - 22 - 2012
Continua la
rassegna di CoachLavoro dedicata al tema delle “competenze”, termine ormai
diventato di uso comune: sul Cv europeo c’è la sezione dedicata alle competenze
sociali, organizzative e artistiche…sugli annunci sono sempre richieste
caratteristiche quali la proattività, la flessibilità, il problem solving, il
team working, ecc…
Alla fine
l’impressione è che siano delle etichette di cui non si può fare a meno, ma di
cui si ignora il contenuto!
Eppure
possedere, sviluppare e valorizzare le proprie competenze è fondamentale non
solo quando si cerca lavoro, ma anche quando si opera in un contesto
lavorativo….e in generale nella propria vita quotidiana! Di fatto si tratta di
risorse che possono essere spese a 360°: non per niente si chiamano
“trasversali”! Quindi, proviamo a far chiarezza:
Cosa
sono veramente le competenze trasversali e quali sono le più importanti?
Partiamo
dalla definizione che ho presentato nel precedente articolo: le competenze
trasversali rappresentano quel bagaglio di conoscenze,
abilità e qualità che portiamo con noi nelle varie esperienze personali e
professionali e che mano mano arricchiamo grazie alle varie esperienze che
facciamo. Queste competenze in gergo vengono chiamate “soft skills”, per distinguerle da quelle prettamente
tecniche.
Ci sono
numerose e spesso complesse classificazioni delle competenze, che fanno
riferimento a diversi modelli (da quello dei famosi Spencer&Spencer a
quello dell’Intelligenza Emotiva di Goleman…)
Facendo una
meta-analisi, ho riscontrato che, pur con le dovute distinzioni, è possibile
far riferimento a 4 macro-categorie,
ciascuna delle quali comprende 3 competenze distintive:
1)
Le Competenze Personali fanno riferimento alla gestione di sé e delle proprie
emozioni.
Ingrediente
fondamentale è la consapevolezza di sé stessi che deriva dall’ascolto e dalla
riflessione sulle proprie emozioni, i propri pensieri e dall’osservazione dei
propri comportamenti. Non per niente
l’esortazione “Conosci te stesso” era iscritta sul tempio di Apollo a Delfi!
Conoscere sé stessi significa conoscere i propri punti di forza e di debolezza,
conoscere cosa ci motiva e dove si vuole andare.
Il secondo
elemento che compone le competenze personali è l’orientamento all’obiettivo,
che consiste nella capacità di porsi degli obiettivi chiari, specifici e
stimolanti e nell’impegnarsi con energia e perseveranza nel loro
raggiungimento, anche quando questo sembra lungo e difficoltoso.Di solito è la
caratteristica più richiesta dalle aziende perché è necessaria per portare a
casa i risultati.
Questo
secondo elemento è strettamente connesso al terzo, ossia alla gestione delle
proprie emozioni che consiste nel saper attingere alle proprie risorse
interiori per ricavarne energia, anche nei momenti difficili, quando si ha il
vento contrario, i risultati tardano ad arrivare, quando si vive un momento di
dolore piuttosto che di conflitto. Gestire le proprie emozioni significa,
essere “zen”, ossia mantenersi stabili e centrati nelle montagne russe della
vita ed implica quindi anche la caratteristica della resilienza (che abbiamo
già accennato altrove e che approfondiremo prossimamente…).
2)
Le Competenze Relazionali sono speculari a quelle personali in quanto indicano la capacità di
gestire i rapporti con gli altri, comprendendone le esigenze e modulando il
proprio comportamento alle loro caratteristiche e al loro ruolo. Infatti è
sicuramente diverso relazionarsi con i propri genitori che con gli amici, con
il capo che con i colleghi, con i clienti che con i fornitori!
Elemento
fondamentale delle competenze relazionali è sicuramente la capacità di
ascoltare (il “detto” e soprattutto il “non detto”) e di essere quindi
“empatici” rispetto a quello che l’altro prova.
Il secondo
aspetto è quello della comunicazione, scritta e verbale: nell’era della
comunicazione pochi sanno esprimere idee o descrivere progetti in modo chiaro,
strutturato e mirato. Saper comunicare significa infatti non solo costruire in
modo logico e fluido un discorso o un testo, ma anche saper adattare il contenuto
e la forma in base al tema da trattare e al nostro interlocutore/pubblico.
Terzo
importante elemento della relazione con gli altri è la persuasione: essere
persuasivi significa essere convincenti, sia con motivazioni razionali che
emotive, tanto da riuscire a portare gli altri a seguire le proprie idee o
progetti. Non si può essere persuasivi se non si è empatici e non ci si mette
nei panni dell’altro né tantomeno se si comunica in modo confuso o ermetico,
quindi di fatto tutti gli elementi sono estremamente connessi tra loro! La
capacità persuasiva non attiene solo ai commerciali o ai manager: se si vuole
convincere i colleghi o i soci a collaborare con noi in un progetto, bisogna
comunicare in maniera coinvolgente, per non parlare di quanto sia importante
sapersi “vendere” in un colloquio: anche qui si tratta sempre di persuasione!
Chiaramente le competenze comunicative sono fondamentali per riuscire a
lavorare in team che diventano sempre più flessibili e internazionali!
3)
Le Competenze Cognitive fino
a poco tempo fa erano il principale fattore ad essere misurato nei cosiddetti
assessment per la selezione del personale. Ora i test sul QI o sulle abilità di
ragionamento logico e/o matematico vengono affiancati e talvolta anche
sostituiti da test sull’intelligenza emotiva piuttosto che sulla personalità.
Come spesso accade, si tende a cadere da un eccesso ad un altro! Di fatto
bisogna sempre valutare tutti gli aspetti, in un’ottica integrata!
Tra le
competenze cognitive spiccano l’analisi e la sintesi,
ancora più indispensabili in un contesto come quello attuale in cui siamo
inondati da informazioni che vanno analizzate in modo critico e poi
sintetizzate in modo funzionale alle proprie esigenze.
Un’altra
caratteristica importante (richiesta nel 90% degli annunci) è quella del problem solving, che implica la capacità di trovare
soluzioni quanto più possibile semplici a problemi complessi.
Saper
risolvere problemi è strettamente connesso all’aspetto della creatività: trovare idee o soluzioni alternative,
innovare o inventare ciò che prima non esisteva. Essere creativi significa non
seguire la logica stretta e lineare ma vedere le cose da punti di vista
differenti, cogliere collegamenti originali, ampliare le prospettive… Si tratta
di una caratteristica quanto mai preziosa in un periodo come questo in cui le
soluzioni conosciute non funzionano più e bisogna invece essere in grado di
creare nuove strade all’interno di nuovi scenari!
4)
Le Competenze Organizzative sono di fatto le competenze più “operative” che vengono messe in campo
quando si passa dall’ideazione alla realizzazione concreta (risistemare
l’archivio dell’ufficio oppure sviluppare un nuovo software)!
Il primo
elemento dell’organizzazione è la pianificazione, che consiste nel suddividere
un progetto in più attività, trovare le risorse (materiali e umane) per
svolgerle e stabilire dei tempi.
Quindi
strettamente connessa alla capacità di pianificare è quella di gestire i tempi
(Time management), darsi delle priorità e rispettare le scadenze (il che non è
facile come sembra, come ci ha spiegato anche Andrea nel suo articolo….).
L’elemento
che completa il quadro delle competenze organizzative è senz’altro la capacità
di controllo, che implica l’attenzione ai dettagli e il monitoraggio dello
svolgimento delle attività, per esser pronti a correggere il tiro se
necessario!
Insomma,
come è facile intuire, per essere ben organizzati occorre un po’ della sana
“disciplina” dei vecchi tempi…!
Infine,
molti inseriscono la flessibilità tra le
competenze (cognitive o organizzative), mentre a mio avviso invece si tratta di
una caratteristica di pensiero e di comportamento che distingue di fatto chi è
davvero competente da chi non lo è! Come avevo scritto infatti nell’articolo
facendo l’esempio del pilota di Formula1, se costui guida in città come in
pista….non potremmo certo dire che sia competente alla guida!
Chi è
competente è flessibile perché si sa adattare alle situazioni e alle persone
con cui si relaziona, avendo un repertorio di scelte decisamente più ampio di
chi invece, essendo rigido (o semplicemente poco “esperto” dell’attività),
conosce un solo modo per svolgerla.
competenze trasversali
Le
competenze trasversali rappresentano quel bagaglio di conoscenze, abilità e
qualità che le persone portano con loro nelle varie situazioni personali e
professionali e che le rende capaci di immaginare e progettare soluzioni più
vicine agli scopi che vogliono e devono conseguire in uno specifico contesto.
La proposta
formativa vuole dare un contributo da cui derivare indicazioni per la gestione
di uso quotidiano nel contesto lavorativo, che possiamo ancorare ad alcune
parole chiave:
la
relazione, ovvero sulla capacità di gestire i rapporti con gli altri,
comprendendone le esigenze e modulando il proprio comportamento alle loro
caratteristiche, al ruolo, agli obiettivi;
la
comunicazione, lavorando sull’acquisizione di metodi per esprimere e descrivere
idee e progetti in modo chiaro, strutturato e mirato;
la gestione
di situazioni in momenti di conflitto;
l’importanza
di porsi obiettivi chiari, specifici e stimolanti e nell’impegnarsi con energia
nel loro raggiungimento mettendo attenzione ai dettagli e al monitoraggio nello
svolgimento delle attività;
il problem
solving, trovando soluzioni quanto più possibile semplici a problemi complessi;
la capacità
di pianificare è quella di gestire i tempi, darsi delle priorità e rispettare
le scadenze.
Ci si
riferisce, dunque, a risorse di differente natura che sono concettualmente
distinte, ma nella realtà intrecciate e collegate da relazioni di influenza
reciproca.
Ingrediente
fondamentale e contemporaneamente esito di una formazione incentrata sulle
competenze trasversali, è la consapevolezza di sé stessi che deriva
dall’ascolto e dalla riflessione sul proprio agire, dall’osservazione dei
propri comportamenti rispetto al contesto in cui ci si trova.
La scelta
delle proposte formative è strettamente legata alla storia formativa
dell'individuo, al possesso di esperienze conoscitive sviluppate e organizzate
con gradi di significatività diversa, a una serie di orientamenti cognitivi e
affettivi che ha elaborato rispetto al lavoro.
COS’E’
IL CURRICOLO D’ISTITUTO E COME SI ARTICOLA
Il
Curricolo d’Istituto è il percorso che, in base alle Indicazioni Nazionali date
dal Ministero della Pubblica Istruzione, la scuola segue nelle sue
articolazioni (Primaria e Secondaria di 1° grado) per far conseguire
gradualmente agli alunni gli obiettivi di apprendimento e le competenze
specifiche delle varie discipline.
Il curricolo
si apre presentando qual è il profilo delle competenze
a livello generale che deve aver acquisito l’alunno al termine della scuola del
Primo Ciclo d’istruzione (Primaria e Secondaria di 1° grado).
Poi per ogni
singola disciplina vengono indicati
gli obiettivi
di apprendimento (indicati al termine di un gruppo di classi o di una sola
classe)
i traguardi
delle competenze specifiche (indicati al termine del grado di scuola)
Quindi si
tratta di avere uno sguardo che procede in verticale
per vedere come si articola gradualmente il tragitto per raggiungere le mete
che l’Istituto propone ai suoi alunni. E’chiaro che questo cammino va
commisurato secondo i piani personalizzati che tengono conto delle
caratteristiche e delle necessità individuali di ogni alunno.
DIDATTICA
PER CONCETTI
E
DIDATTICA METACOGNITIVA
Distinzioni
e messa a punto. La ricerca di strategie che servono a distinguere e a meglio
indirizzare il lavoro didattico. Che cosa si nasconde dietro l'uso di un
linguaggio apparentemente comune e facile.
1.I
CONCETTI: CONSAPEVOLEZZE TEORICHE
La didattica
per concetti sembra fondarsi su alcune consapevolezze teoriche di fondo:
a) il
concetto è l'unità di pensiero con la quale gli uomini pensano e rappresentano
il mondo1 ;
b) esso
consiste in una conoscenza organizzata che dà unitarietà all'informazione e fa
parte, a sua volta, di una struttura concettuale2 ;
c) la
capacità di concettualizzazione, consiste nella costruzione-ricostruzione di
significato/i e la sua evoluzione consiste nella capacità di costruirne-ricostruirne
nuovi e sempre più potenti3 ;
d) concetti
e proposizioni (unità semantiche in cui due o più concetti sono legati tra
loro) sono gli elementi centrali della struttura/strutturazione dei
"saperi"4 come della struttura/strutturazione della conoscenza di
ogni individuo;
e) la
cultura è un veicolo di diffusione, elaborazione, riformulazione dei concetti e
la scuola - cioè l'istruzione che, per suo tramite, si riceve- è un'invenzione
per accelerarne e rendere sempre più adeguato e qualificato il processo di
costruzione individuale (del soggetto) e collettiva (del gruppo, della
comunità, della società) dei concetti e, con questi, del "sapere"5
f)
l'apprendimento non si risolve in una modifica indotta dei comportamenti degli
allievi, piuttosto conduce a modificare, insieme al significato che l'individuo
dà alle sue conoscenze, quello che attribuisce alla sua esperienza e alla sua
esistenza6 ;
g)
l'apprendimento non può che essere prodotto dallo studente stesso, appunto
mediante la sua costruzione-ricostruzione dei concetti.
2.PROGRAMMARE
PER "MAPPE CONCETTUALI"
In
conseguenza delle convinzioni espresse, è proprio la costruzione di "mappe
concettuali" la modalità preferenziale per far emergere i significati
insiti nei materiali da apprendere e per aiutare l'allievo a costruire il
proprio sapere. Operazione che viene avviata e trova il suo fondamento sui
"concetti", unità essenziali e dinamiche di conoscenze
significative.Le "mappe concettuali" dovrebbero, a parere di Novak e
Gowin "…mettere in evidenza le connessioni di significato tra i concetti
che formano le proposizioni" 7 attraverso modalità di rappresentazione che
contribuiscano a dare senso e unitarietà a quello che si sta imparando.
A causa
delle loro caratteristiche, nella prassi scolastica la costruzione di
"mappe concettuali" può essere adoperata per organizzare i curricoli
disciplinari, progettare, nell'insieme, l'attività didattica, pianificare e
attuare lo specifico intervento didattico, insegnare all'allievo a costruire e
a servirsi delle mappe concettuali. Le mappe concettuali, rappresentate
mediante grafici, sembrano favorire, inoltre, l'apprendimento perché consentono
di mettere a fuoco le "idee chiave" alle quali si deve porre
particolare attenzione per svolgere un compito o per acquisire una conoscenza.
I momenti
essenziali della programmazione per mappe concettuali, come noto, sono:
a) la
costruzione della mappa concettuale della disciplina (su base annuale o
pluriennale);
b) la messa
in sequenza delle unità didattiche;
c) la
rappresentazione della mappa concettuale del concetto o della proposizione (a
riguardo della singola unità didattica per la quale viene elaborata
dall'insegnante individuando e "tracciando" i collegamenti tra gli
attributi che definiscono il concetto e/o tra concetti correlati);
d) la
rappresentazione della matrice cognitiva degli allievi (la
"mappa"delle loro conoscenze intorno all'argomento e al concetto o
alle proposizioni concettuali, portate in superficie attraverso dialoghi,
interviste e discussioni di classe);
e) il
disegno della rete concettuale (reale progetto dell'unità didattica, realizzato
anche graficamente per guidare gli allievi nella costruzione dei concetti da
apprendere).
Inizialmente,
allora, l'insegnante individua i concetti cardine della disciplina, si propone
di farli acquisire e rielaborare agli allievi quali effettivi obiettivi di
apprendimento, intorno ad esse "programma" l'intero intervento
didattico, li mette in sequenza e per ciascuno di essi organizza delle unità
didattiche.
La realizzazione
di queste ultime prevede la proposizione dell'argomento/concetto da trattare da
parte del docente e l'esplicitazione delle loro informazioni e conoscenze a
riguardo, da parte degli alunni, realizzata a seguito di conversazioni
(cliniche) e interviste. L'insegnante dopo aver valutato la cosiddetta
"matrice cognitiva" degli allievi sul concetto da introdurre,
considera la "distanza" che separa questa dalle conoscenze esperte
intorno all'argomento (rappresentate sotto forma di "mappa
concettuale") ed elabora la "rete concettuale" o didattica allo
scopo di diminuire la "forbice" tra conoscenze spontanee e ingenue
(quelle degli allievi) e conoscenze esperte (quelle della comunità scientifica
di riferimento). Importantissima, oltre che elemento caratteristico della DxC,
risulta la rappresentazione grafica dei concetti a vantaggio degli allievi per
l'acquisizione efficace del concetto in questione, per il sostegno alle
capacità di apprendimento, memorizzazione e ragionamento, per lo sviluppo della
stessa capacità di concettualizzazione, sostenuta proprio attraverso la
consuetudine alla "lettura" delle "mappe concettuali" e
all'elaborazione grafica personale di schemi concettuali.
3. LA
DIDATTICA METACOGNITIVA
Per
didattica metacognitiva8 intendiamo la proposizione di un orientamento e di un
intervento didattico che si basa sui processi metacongnitivi spontanei di
ciascun allievo, ne valorizza l'importanza nell'espletamento delle attività di
studio e di apprendimento, ne provoca o ne sollecita, da una parte, un
ampliamento delle circostanze d'uso e, dall'altra parte, un miglioramento delle
modalità di attuazione. Lo scopo diretto è quello di consentire ad ogni allievo
di conseguire capacità di autocontrollo cognitivo, di partecipazione personale
all'acquisizione delle proprie conoscenze, di individuazione e di scelta delle
strategie di apprendimento più adeguate; lo scopo ultimo è, però, di
conseguenza, quello di migliorare, in generale, le capacità di apprendimento
degli allievi e di dare un decisivo contributo al loro sviluppo cognitivo.
Alcune delle ragioni in grado di giustificare didatticamente la presenza nella
scuola di itinerari per lo sviluppo, negli allievi, della capacità di
"metacognizione", ovvero di "conoscenza della conoscenza"
sono:
a) rendere
sempre più efficace l'intervento didattico, scommettendo sulla possibilità di
miglioramento degli esiti formativi degli allievi, mediante lo sviluppo delle
loro capacità di conoscere e controllare se stessi mentre studiano e
apprendono;
b) stimolare
il soggetto a conoscere ciò che sa e che sa fare e come lo sa e come lo sa
fare;
c) sostenere
l'allievo, di fronte alla complessità del mondo contemporaneo,
nell'acquisizione di efficaci abilità e consuetudini mentali e di studio;
d)
rispettare e sviluppare, nel vivo dell'esperienza di apprendimento e di studio,
la diversa cognitiva degli allievi;
e) favorire
la messa in disparte e l'abbandono di modalità stereotipate e adulto-centrale
di intervento didattico grazie ad una considerazione del soggetto che apprende
quale costruttore autonomo di conoscenze e abilità.
Sarà, poi,
compito dell'allievo, all'interno di una globale ambientazione didattica
metacognitiva
(dall'osservazione del repertorio di risposte mentali dell'allievo, alla
traduzione metacognitiva delle attività e dei curricoli di studio, alla
sollecitazione verso strategie di lavoro più efficaci eccetera), cercare
autonomamente la sua strada cognitiva. In particolare, egli dovrà:
- cercare di
conoscere le conoscenze che possiede e lo stile cognitivo che preferibilmente
attiva;
- indagare e
valutare, regolare e rettificare le strategie e le modalità di lavoro che
adotta;
- mettere
alla prova le proprie capacità di memoria, attenzione, linguaggio e
ragionamento, rilevandone eventuali insufficienze, rendendosi disponibile alla
modifica operativa delle stesse;
- rilevare
la presenza delle operazioni metacognitiva adottate durante un compito
cognitivo, rendersi conto della loro importanza, attivarle con continuità e
nelle maniere più opportune.
In generale,
è, quindi, possibile distinguere, per mere ragioni di analisi, diversi tipi di
obiettivi metacognitiva, tra di loro, comunque, collegati e relati :
a) di
metaconoscenza, perseguiti per aiutare l'allievo nella conoscenza dei
"contenuti" e del "funzionamento" della propria mente;
b)
metacognitivi di controllo e di regolazione, rivolti al conseguimento di
competenze specifiche di autocontrollo cognitivo;
c) di
sviluppo delle strategie di apprendimento e di studio (da privilegiare, in modo
particolare, il tentativo di elevare la cifra di strategicità globale delle
operazioni cognitive e conoscitive);
d) di
potenziamento e di adeguamento degli stili cognitivi individuali.
Per
perseguire lo scopo di fondo che è quello di aiutare l'allievo ad acquisire
consapevolezza circa la necessità di riflettere su quello che fa e di assumere
un "atteggiamento strategico" nei confronti delle attività cognitive,
vengono utilizzate una serie di tecniche specifiche ovvero vengono introdotti,
nelle normali attività didattiche, degli accorgimenti in grado di esaltare la
componente metacognitiva dei processi mentali.
4. DIDATTICA
PER CONCETTI E DIDATTICA METACOGNITIVA: CONTATTI, TRACIMAZIONI, INVASIONI DI
CAMPO
Sarà
opportuno, ora, vedere se e quali possono essere considerati i punti di
contatto, gli incroci, le intersezioni tra didattica per concetti e didattica
metacognitiva. Ce lo chiediamo soprattutto perché simile sembra essere
l'oggetto di interesse privilegiato delle due didattiche (la mente
dell'allievo), analogo l'obiettivo formativo (il miglioramento delle sue
modalità di pensiero e di apprendimento) e somigliante l'impostazione
strategica, mirata a conoscere i contenuti mentali degli alunni, a rendere,
questi ultimi, consapevoli delle conoscenze possedute e ad aiutarli a
modificarle convenientemente.
a) La
riflessione dei docenti sulle proprie conoscenze - L'insegnante che si propone
di avviare attività orientate metacognitivamente dovrebbe preoccuparsi di
effettuare un'indagine circa le proprie modalità (tipiche, specifiche,
contestuali) di lavorare sulla mente.Non può neanche trascurare di riflettere
circa le conoscenze che possiede su un determinato argomento, per la soluzione
di un particolare problema eccetera. Lo fa, invero, già spontaneamente, lo fa
con maggiore interesse e cura quando deve occuparsi di attuare un intervento
didattico metacognitivo, perché è chiamato a considerare le proprie conoscenze
come quelle possedute dagli alunni prima di progettare e attuare un percorso
didattico che su quelle conoscenze si fonderà. Deve, per così dire, provare a
conoscersi, oltre che a conoscere l'altro, quando vuole insegnare. Abbiamo
visto che anche l'insegnante che propone un'azione didattica per "mappe
concettuali" riflette sulle conoscenze che possiede riguardo agli
argomenti da trattare in classe, le mette a confronto con le "fonti
primarie" di quel determinato sapere, quindi le "rappresenta"
graficamente, insieme alle relazioni che le collegano.
b) La
riflessione degli allievi sulle proprie conoscenze - La Didattica per concetti
punta buona parte dell'efficacia della sua azione didattica sulla capacità
degli allievi di riflettere sulle proprie conoscenze. Lo scopo è quello di
mettere a disposizione del docente sia informazioni sui contenuti da loro
posseduti, sia i nessi e l'organizzazione logica e "gerarchica" degli
stessi, per metterlo a confronto con la mappa concettuale "esperta",
una sorta di qualificato "indicatore" di qualità dell'apprendimento
dell'allievo. Da qui nascerà l'effettivo itinerario didattico. La riflessione
del soggetto sulle sue conoscenze, viene a ben guardare, richiesta e
utilizzata, per così dire, "strumentalmente", a garanzia del successo
dell'azione formativa, a sostegno della sua efficacia. L'intenzionalità
dell'insegnare non è spinta direttamente verso la promozione, nell'allievo, di
abilità e di consuetudini alla consapevolezza del proprio apprendimento. ma, di
frequente, il promuovere negli allievi pensieri e riflessioni specie se
collegiali circa opinioni e conoscenze possedute intorno ad un determinato
argomento di studio, finisce, comunque, per dare i suoi frutti in senso
metacognitivo. Infatti, non solo, sollecita reazioni "a catena" circa
ulteriori conoscenze (possedute o che si elaborano mentre si riflette), ma,
sollecita abitudini al ripensamento, al ragionamento eccetera. Ed è quanto vuol
promuovere, la didattica metacognitiva. Ulteriore sostegno alla riflessione e,
al tempo stesso, all'acquisizione di procedure di approfondimento efficaci,
consiste nell'elaborazione grafica, da parte degli stessi allievi delle
"mappe concettuali". Nel realizzare la "mappa", l'allievo
esplicita le proprie conoscenze, le seleziona e le dispone in ordine
gerarchico,costruisce e ri-costrusce concetti, sintetizza lo stato del suo
apprendimento, coglie le lacune, le imprecisioni, individua direzioni di
ricerca e di studio. Esplora, perciò, il proprio pensiero, ne identifica i
contenuti, li elabora e rappresenta. Si impegna perciò, direttamente, in una
serie di operazioni di metaconoscenza.
c) La
costruzione, mediante le mappe concettuali, di ausili per l'apprendimento- Le
mappe concettuali possono promuovere "metacognitivamente"
l'apprendimento in ragione del sostegno offerto alle capacità di comprensione,
memorizzazione e attenzione degli allievi.
La
comprensione risulta facilitata e si traduce in apprendimento solito e
significativo quando viene promossa attraverso pratiche riflessorie che
prendano in considerazione gli aspetti essenziali dell'argomento di studio e il
collegamento logico fra i significati che lo caratterizzano.
La capacità
di memorizzazione se ne avvantaggia per almeno cinque ragioni:
1) il
miglioramento della qualità della comprensione che provoca, di fatto, un
innalzamento della qualità della capacità di memorizzazione;
2) la
possibilità di costruire personalmente delle "piste" di memoria,
nella fattispecie delineate mediante il reticolo delle relazioni concettuali (i
livelli di memorizzazione si elevano se sostenuti da modalità di consolidamento
dell'informazione, scelte "metacognitivamente" dal soggetto);
3) la messa
in atto di operazioni di individuazione ed esplicitazione delle informazioni
principali (ricordare è, anche, da un lato, scegliere le cose più importanti e,
dall'altro lato, eliminare il superfluo,-ed entrambe queste sono, di fatto,
delle operazioni, essenzialmente, metacognitive, effettuate per
conoscere/riconoscere/selezionare i contenuti della mente);
4) la
scoperta e la rappresentazione dei nessi logici e di significato, di un ordine
gerarchico e sequenziale tra gli elementi più importanti di un argomento
(operazione assimilabile a una serie di strategie metacognitive, rivolte al
potenziamento della memoria);
5)
l'opportunità di cogliere e/o di attribuire un senso globale alle conoscenze acquisite
(dette in altro modo può essere considerata una "riflessione" critica
e metacognitiva sul significato).
d) La
riflessione sulle strategie di lavoro e sugli stili cognitivi - la consuetudine
a ripensare le proprie conoscenze porta gli allievi a prendere in
considerazione le maniere secondo le quali sono state elaborate, apprese,
recuperate, ordinate eccetera.Li conduce a valutare la modalità di studio, di
apprendimento, di memorizzazione, adoperate, confrontandole, anche in
riferimento al successo conseguito, con quelle dei compagni e dei docenti (i
quali ultimi, comunque, costituiscono dei modelli intellettuali
"esperti"di notevole rilevanza per gli allievi).Li aiuta, inoltre a
riconoscere gli elementi essenziali o tipici del proprio stile cognitivo
(generale o espresso in particolari contesti di studio e di approfondimento),
ad effettuare una valutazione della sua efficacia, a sentire l'esigenza della
sua regolazione e messa a punto, quando non la sua modifica sostanziale. In
sostanza, quindi, si potrebbe affermare che, la riflessione sulle proprie
conoscenze e le rappresentazioni delle stesse mediante "mappe
concettuali", all'interno di un ambiente educativo orientato verso
l'acquisizione internazionale dell'approfondimento, accende i motori della
"metacognizione", predispone il soggetto a percorrere itinerari
metacognitivi, lo stimola a guidare consapevolmente la propria "macchina
della mente".
5.MAPPE
CONCETTUALI E METACOGNIZIONE: ELEMENTI DI DISTINZIONE
Tra la
Didattica Metacognitiva e la Didattica per Concetti, pur tra tante concomitanze
metodologiche e didattiche, sussistono, però, anche delle differenze, talvolta
delle autentiche inconciliabilità, riconducibili, forse, a una sostanziale
diversità di interessi formativi.
La prima
punta la sua attenzione direttamente sul soggetto e sulle modalità secondo la
quale elabora conoscenze e competenze; crede e valorizza la diversità cognitiva
e persegue lo scopo di rendere sempre più consapevole il soggetto delle sue
operazioni mentali e dei contenuti conoscitivi che possiede e/o elabora.
All'origine agisce la convinzione che ad una maggiore consapevolezza cognitiva
debbano corrispondere apprendimenti maggiormente significativi, più elevate
capacità di studio e un più qualificato e generale sviluppo cognitivo
dell'allievo.
La seconda
ha come orizzonte culturale di riferimento le discipline e ritiene a scuola si
debba promuovere la conoscenza attraverso l'apprendimento dei loro concetti più
significativi. Apprendere è conoscere e conoscere è acquisire i concetti
fondamentali, autentici repertori di significato, serbatoi attivi della cultura
e del genio dell'umanità.
Inoltre,
mentre la Didattica Metacognitiva non si qualifica come "modello" di
progettazione, quanto, piuttosto, come una serie di attenzioni e di tecniche,
forse anche di "atmosfere" idonee a rendere consapevole l'allievo nel
suo impegno di studio e di apprendimento, al contrario, la Didattica per
Concetti si propone come "modello esperto" per lo sviluppo
dell'attività didattica.
Approfondendo
l'analisi potremmo individuare ulteriori e più tangibili elementi di diversità
tra i due elementi di lavoro.
a) La
Didattica per Concetti sembra privilegiare discipline e attività
prevalentemente "teoriche", nello sviluppo delle quali promuovere la
capacità del soggetto di acquisire elaborare, organizzare e rappresentare
conoscenze. La Didattica Metacognitiva si preoccupa di promuovere
l'apprendimento sempre attraverso processi autoriflessivi i tutti i settori
disciplinari e in qualsiasi attività di studio di tipo teorico e/o pratico.
b)
Conseguentemente "apprendere per concetti" è acquisire conoscenze
piuttosto che abilità di apprendimento e di studio; mentre "apprendere
metacognitivamente" è acquisire insieme agli atti di conoscenza, quelli di
competenza del "saper fare", del "saper agire".
c) Una delle
capacità che nella scuola si dichiara di voler promuovere è quella di saper
risolvere situazioni problematiche. Per far questo è bene che si sappia
individuare prima che le soluzioni, i problemi; che si sappia, cioè, coglierli
e rappresentarli come tali, recuperandoli dall'esperienza di vita e di studio.
Quindi che ci si attrezzi a trovare e ad attuare le strategie più opportune per
risolverli, ricavando suggerimenti anche dai propri errori. La didattica metacognitiva,
aiuta l'alunno a fare tutto questo, sia rendendo l'allievo, in generale, più
autonomo e consapevole nel suo impegno di apprendimento, sia abilitandolo a
prendere in considerazione diverse strategie di studio e di risoluzione e a
scegliere quella, in quel momento per lui, più soddisfacente. La didattica per
concetti non sembra invece, promuovere questi processi autorisolutivi, puntando
più espressamente su conoscenze "esperte" da far acquisire, secondo
modalità suggerite dalla stessa disciplina studiata.
d)
L'apprendimento è anche promuovere il riconoscimento delle proprie vocazioni di
studio e l'acquisizione graduale di ulteriori disponibilità a apprendere (in
altri settori di conoscenza, nei confronti delle più varie attività
scolastiche). La Didattica per Concetti, proprio a causa della sua preferenza a
vantaggio dello studio delle discipline scientifiche è, in generale, a
vantaggio delle attività di tipo teorico non sembra valorizzare tutte le
personali inclinazioni dei soggetti in situazioni di apprendimento, le loro
individuali attitudini, i linguaggi mediante i quali preferiscono esprimersi.
Uno dei rischi derivabili da una riduzioni di tal fatta potrebbe essere quello
di risultare deprimente per lo sviluppo complessivo e "plurale" della
intelligenza degli individui. Un altro rischio -di conseguenza- potrebbe esse
quello di demotivare ulteriormente gli allievi più deprivati, sempre in
difficoltà quando sono impegnati in attività di tipo prevalentemente teorico e
quando non si vedono mai gratificati da pratiche di insegnamento e da attività
ed esperienze didattiche più alla loro portata e maggiormente in linea con le
loro vocazioni. La Didattica Metacognitiva, al contrario, oltre che indagare
sulle personali pre-disposizioni allo studio e alle più diverse attività di
lavoro con la mente, sollecita l'impegno autonomo e personalizzato
dell'allievo, lo invita a proseguire per la sua strada, non ponendogli davanti
ne divieti ne direzioni preferenziali. Piuttosto punta sulla consuetudine a
riflettere del soggetto per promuovere eventuali rettifiche nei confronti delle
strategie di lavoro utilizzate e degli stili cognitivi più di consueto
frequentati
Tutto ciò
non vuol significare una bocciatura della Didattica per Concetti.Piuttosto
proprio riflettendo sulle sue caratteristiche distintive rispetto a quelle
della Didattica Metacognitiva, abbiamo potuto trarre il convincimento che essa,
come, forse ogni orientamento pedagogico, e didattico, se valida e
formativamente efficace in alcuni ambiti del fare scuola, non può essere
considerata un vestito per tutte le stagioni, per tutte le attività didattiche
e per tutti i bambini.
1)
E.Damiano, Insegnare per concetti, SEI, Torino, 1994.
2) K.Nelson, Event Knowledge. Structure and function
in
development, Laurence Erlbaum Associates, Hillsodale
New Jersey, London, 1986
3) J.D.
Nowak, D.B. Gowin, Imparando a imparare, Sei, Torino, 1992
4) D.P.
Ausubel, Educazione e processi cognitivi,Angeli Milano, 1995
5) J.S.
Bruner, la ricerca del significato, Bollati Boringhieri, Torino, 1992
6)
J.S.Bruner, La cultura dell'educazione, Feltrinelli, Milano, 1997
7) J.D. Novak, D.B. Gowin, ibidem, pag.31
8) C.Guido,
G.Mondelli, Didattica e metacognizione, Anicia, Roma, 1999
Giacomo
Mondelli "L'educatore" N° 1 del 1 settembre 2000
Cos'è il Curricolo
Il curricolo è il piano di studi
della scuola nel rispetto del monte-ore stabilito a livello nazionale.
Può contemplare, oltre alle discipline fondamentali,
discipline alternative integrative. In tal modo ogni scuola cerca di
creare un'offerta formativa diversificata al fine di
venire incontro, nel quadro delle disposizioni nazionali e in considerazione
della realtà locale, alle aspettative delle famiglie, al contesto sociale e ai
bisogni e alle capacità degli studenti. Così in ogni curricolo c'è una quota obbligatoria di attività e discipline
stabilite a livello nazionale e una quota definita
autonomamente da ogni istituto come ampliamento dell'offerta formativa.
Cos'è il Piano dell'Offerta Formativa
Il Piano dell'offerta formativa
(POF) "è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e
progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione
curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole
adottano nell'ambito della loro autonomia" (art. 3, comma 1, D.P.R.
275/1999).
Il POF tiene conto delle scelte educative di fondo, ossia
dei valori cui ispirare il progetto della scuola, articolandosi in specifici
percorsi formativi e prevedendo opportune soluzioni e strategie di carattere organizzativo
e didattico. Tale documento, oltre ad avere una valenza interna poiché orienta
le scelte individuali e collettive dei docenti, al fine di garantire
l’uguaglianza delle opportunità formative a ciascun alunno, ha una notevole
valenza esterna, in quanto richiede il coinvolgimento
del territorio e la condivisione dell’azione
educativa da parte delle famiglie degli alunni. D’altra parte il POF,
adottato dal Consiglio di Istituto/Circolo, è un
documento pubblico e viene consegnato ad alunni e genitori nella sua
versione integrale o, meglio, attraverso uno stralcio significativo che rimandi
al documento originale, generalmente disponibile presso
gli Uffici di segreteria e affisso all'albo o
reperibile sul sito web della scuola.
In sintesi, il Piano dell’Offerta
formativa, deve:
costituire il documento fondamentale dell’identità culturale
e progettuale delle istituzioni scolastiche.
riflettere le esigenze del contesto culturale, sociale ed
economico del territorio;
‚prevedere diverse opzioni
metodologiche e valorizza la professionalità dei docenti;
essere elaborato dal Collegio dei docenti, organizzato in
Commissioni o in Dipartimenti, sulla base dei criteri organizzativi definiti
dal Consiglio di Istituto, nonché delle proposte e dei pareri degli utenti;
essere adottato dal Consiglio di Istituto, cui compete la
funzione di rilevarne la conformità rispetto ai criteri predefiniti;
motivare i genitori, gli studenti e le forze del territorio
a rendersi partecipi e responsabili dell’azione educativa;
essere reso pubblico e consegnato, anche in estratto, alle
famiglie all'atto dell’iscrizione.
Qual è il procedimento di adozione
del POF?
I soggetti che partecipano all'elaborazione del POF sono,
oltre alle associazioni dei genitori e degli studenti, i diversi organi della
scuola, vale a dire:
il Consiglio d'istituto;
il Collegio dei docenti;
il Consiglio di classe.
Il Consiglio d'istituto definisce gli indirizzi generali per
l'elaborazione del POF, che approva e adotta; i punti di riferimento sono:
lo sviluppo socio-politico ed economico del territorio;
il contesto scolastico;
le particolari caratteristiche ed esigenze della scuola,
degli studenti e delle famiglie.
Per l'elaborazione del POF il Consiglio d'istituto tiene
conto dei seguenti fattori:
situazione della scuola e del
contesto di appartenenza;
rapporto con il contesto sociale ed economico della scuola;
principi educativi della scuola e dell'istruzione;
modalità di trasmissione delle informazioni all'interno
della comunità;
caratteristiche dell'organizzazione didattica;
criteri d'impiego delle risorse;
principi dell'attività amministrativa.
È opportuno che ogni anno il Consiglio d'istituto controlli
la congruenza del Piano sulla base dei risultati ottenuti e dei cambiamenti
occorsi a livello scolastico e sociale, apportando gli eventuali adeguamenti.
Una volta approvato, il Piano è vincolante per tutti gli interessati.
Il POF viene elaborato dal Collegio
dei docenti nel rispetto degli obiettivi educativi e formativi ministeriali,
nonché sulla base dei criteri definiti dal Consiglio d'istituto. Per
l'elaborazione del Piano il Collegio può anche incaricare
un apposito gruppo di gestione composto da docenti, genitori e alunni,
riservandosi, in ogni caso, l'approvazione finale.
Genitori e studenti hanno diritto a
prendere visione del POF prima dell'iscrizione e a ricevere informazioni
esaurienti sui relativi contenuti. All'atto dell'iscrizione il Piano viene
consegnato agli studenti e alle famiglie, cosicché diventa un vero e proprio
contratto tra essi e l'istituto.
Cos'è il Regolamento d'Istituto
Il Regolamento d'istituto è il documento che comprende le
norme riguardanti:
il funzionamento degli organi collegiali
la vigilanza sugli alunni
il comportamento degli alunni e la regolamentazione di
ritardi, uscite, assenze, giustificazioni
l'uso degli spazi, dei laboratori e della biblioteca
la conservazione delle strutture e delle dotazioni.
Inoltre, nel Regolamento sono definite:
le modalità di comunicazione con studenti e genitori con
riferimento ad incontri con i docenti, di mattina e di pomeriggio (prefissati
e/o per appuntamento);
le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee
di classe, organizzate dalla scuola o richieste da studenti e genitori, del
Comitato degli studenti e dei genitori, dei Consigli di intersezione, di
interclasse o di classe e del Consiglio di circolo o d' istituto;
il calendario di massima delle riunioni e la pubblicizzazione
degli atti.
L’art. 10 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 297/94 stabilisce
che l’adozione del regolamento è tra le attribuzioni del Consiglio d'Istituto o
di Circolo. Pertanto, affinché le disposizioni in esso contenute siano valide,
occorre una specifica delibera di tale Organo Collegiale.
Eventuali sanzioni irrogate agli alunni o ad altre
componenti della scuola in conseguenza di modifiche apportate al Regolamento,
le quali non siano state ufficialmente deliberate dal Consiglio d'Istituto o di
Circolo, sono illegittime.
Cos'è la Carta dei Servizi della Scuola
La Carta dei servizi è un documento nel quale tutti gli enti
che erogano servizi pubblici presentano ai clienti le loro prestazioni. In
campo scolastico essa è deliberata dal Consiglio d'istituto e informa l'utente
circa il servizio erogato dalla scuola, presentando gli elementi dell'offerta
formativa di maggiore rilevanza. Inoltre, fornisce informazioni circa
le modalità di erogazione del servizio e descrive i criteri
e gli strumenti di valutazione riferiti alle prestazioni.
I suoi fondamenti normativi vanno individuati nella
direttiva n. 254 del 21 luglio 1995 (relativa appunto all'introduzione della
Carta dei servizi scolastici) e soprattutto nel D.P.C.M. 7 giugno 1995 (recante
lo Schema generale di riferimento della "Carta dei servizi
scolastici"). Per ciò che riguarda quest'ultimo decreto, in particolare,
nella prima
parte si enunciano, oltre ai principi generali, le linee
didattico-educative; nella seconda vengono indicati gli standard di qualità
specifici per i servizi amministrativi; la terza parte, infine, si occupa delle
condizioni ambientali della scuola (servizi igienici, ascensori, impianti, aule
etc.), delle procedure di reclamo da attivare in caso di insoddisfazione
dell'utente del servizio e della valutazione del servizio stesso mediante
questionari rivolti ai genitori, al personale e agli studenti (nelle scuole
secondarie di secondo grado).
La Carta dei servizi deve rispondere ai seguenti requisiti:
chiarezza eleggibilità;
coerenza interna e pertinenza;
completezza e flessibilità;
praticabilità, confrontabilità e condivisione;
pubblicizzazione e accesso.
L'obiettivo di fondo è garantire alle famiglie-utenti
!'informazione sugli standard di qualità delle prestazioni, mettendole in
condizione di controllare la qualità del servizio e, all'occorrenza, di
sporgere reclamo.
Cosa sono i Consigli di classe, interclasse, intersezione
I Consigli di classe, di interclasse e di intersezione
costituiscono il luogo in cui le diverse componenti scolastiche si incontrano
in modo diretto per pianificare e valutare costantemente l'azione educativa e
didattica.
Il Consiglio di Intersezione opera nella Scuola
dell'infanzia ed è composto dai docenti delle sezioni dello stesso plesso
(inclusi quelli di sostegno se presenti) e, per ciascuna delle sezioni, da un
rappresentante dei genitori.
Il Consiglio di interclasse opera nella Scuola primaria ed è
composto dai docenti (inclusi quelli di sostegno se presenti) dei gruppi di
classi parallele (o dello stesso ciclo o dello stesso plesso). Ne fa parte,
inoltre, per ciascuna delle classi, un rappresentante dei genitori.
Il Consiglio di classe, proprio della Scuola secondaria, è
composto dai docenti di ogni singola classe (inclusi quelli di sostegno) e da
quattro rappresentanti dei genitori (scuola secondaria di 1° grado).
Ciascun Consiglio di intersezione, di interclasse e di
classe è presieduto dal dirigente scolastico (o da un docente suo delegato).
I Rappresentanti dei genitori al Consiglio di Classe, di
Interclasse o di Intersezione vengono eletti, o riconfermati,
una volta l'anno (le elezioni vengono indette dal Dirigente
Scolastico entro il 31 ottobre di ogni anno).
Una volta eletti, i rappresentanti restano in carica fino
alle elezioni successive (quindi anche all'inizio
dell'anno scolastico seguente), a meno di non aver perso i
requisiti di eleggibilità, nel qual caso restano in
carica solo fino al 31 agosto. In caso di decadenza di un
rappresentante di classe (per perdita dei requisiti o dimissioni) il Dirigente
nomina per sostituirlo il primo dei non eletti.
I Consigli di intersezione, di interclasse e di classe si
riuniscono, di norma, ogni due mesi in ore non coincidenti con l'orario delle
lezioni, ma rientranti nell'ambito dell'orario di servizio dei docenti e,
comunque, compatibili con gli impegni di lavoro dei componenti.
Compiti e funzionamento
I Consigli d'intersezione, d'interclasse e di classe
(rispettivamente nella Scuola dell'infanzia, nella Scuola primaria e nella
scuola secondaria) sono organi collegiali a composizione differenziata in
relazione alle varie attribuzioni loro conferite dalla legge. Pertanto, la
normativa vigente esclude la partecipazione dei genitori per le questioni di
carattere strettamente didattico. Nello specifico, essi hanno i seguenti
compiti:
Con la presenza di insegnanti e genitori
esaminano e approvano la Programmazione didattica elaborata
dal team dei Docenti
formulano proposte al Collegio dei Docenti in ordine
all'azione educativa e didattica
formulano proposte al Collegio dei Docenti in ordine ad
iniziative di sperimentazione
agevolano i rapporti
reciproci tra genitori e docenti
esprimono parere sull'adozione dei libri di testo
esprimono parere sul programma di sperimentazione
metodologico-didattica proposto dai Docenti
hanno potere generale di proposta e parere in ordine alle
competenze del Collegio dei Docenti
verificano, ogni due mesi, l'andamento complessivo
dell'attività didattica in attuazione della programmazione educativa di Circolo
o di Istituto
esprimono parere sull'adozione dei libri di testo
esprimono parere sullo svolgimento di attività integrative e
di sostegno
deliberano sull'accoglimento delle domande degli alunni che
chiedono di trasferirsi all'istituto nel corso dell'anno scolastico;
deliberano sulla possibilità di iscrizione nell'istituto
degli alunni provenienti da scuole italiane all'estero oppure da scuole estere
Con la presenza dei soli docenti:
realizzano il coordinamento didattico e provvedono ai
rapporti interdisciplinari
esprimono parere vincolante sulle proposte di non ammissione
degli alunni alle classi successive
effettuano la valutazione periodica e finale degli alunni.
Inoltre, i Consigli d'intersezione, d'interclasse e di
classe si occupano di tutto ciò che direttamente o indirettamente riguarda gli
alunni e l'attività della classe/sezione nel suo insieme (non possono essere
trattati casi singoli) con particolare riferimento a:
comportamento e impegno nello studio degli alunni
interessi, problemi, difficoltà degli alunni
ambiente socioculturale da cui provengono
eventuali carenze educative e nella formazione di base
reazioni degli alunni a comportamenti e iniziative dei
docenti
collaborazione tra compagni di classe e tra famiglie per
l'inserimento di alunni svantaggiati
organizzazione di attività integrative e di iniziative di
sostegno
condizioni ambientali in cui si svolge la vita scolastica
(aule, banchi servizi igienici, illuminazione, riscaldamento, attrezzature
didattiche, ecc.)
organizzazione di gite, visite d'istruzione e viaggi di
studio
organizzazione della biblioteca.
Cosa fa il rappresentante di classe
Per descrivere le attribuzioni del rappresentante di classe
riportiamo un estratto della Guida pratica del rappresentante dei genitori
pubblicata dal Coordinamento Nazionale Comitati e Genitori della Scuola, cui si
rimanda per maggiori informazioni.
Il Rappresentante di classe ha il diritto di:
farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità
della propria classe presso il Consiglio di cui
fa parte, presso i rappresentanti dei genitori al Consiglio
di Circolo o di Istituto e presso il Comitato Genitori (laddove esiste, nella
nostra scuola non si è costituito)
informare i genitori, mediante diffusione di relazioni,
note, avvisi o altre modalità, previa richiesta di autorizzazione al Dirigente
Scolastico, circa gli sviluppi d'iniziative avviate o proposte dalla Direzione,
dal corpo docente, dal Consiglio di Circolo o di Istituto, dal Comitato
Genitori
ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio con
almeno 5 giorni di anticipo
convocare l'assemblea della classe che rappresenta qualora i
genitori la richiedano o egli lo ritenga opportuno (la convocazione
dell'assemblea, se questa avviene nei locali della scuola, deve avvenire previa
richiesta indirizzata al Dirigente, in cui sia specificato l'ordine del giorno)
avere a disposizione dalla scuola il locale necessario alle
riunioni di classe, purché in orari compatibili con l'organizzazione scolastica
accedere ai verbali e agli altri documenti inerenti la vita
collegiale della scuola (N.B.: la segreteria potrebbe richiedere il pagamento
delle fotocopie)
essere convocato alle riunioni del Consiglio in cui è stato
eletto in orario compatibile con gli impegni di lavoro
Il rappresentante di classe NON ha il diritto di:
occuparsi di casi singoli
trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri
Organi Collegiali della scuola (per esempio quelli
inerenti la didattica ed il metodo di insegnamento)
Il rappresentante di classe ha il dovere di:
fare da tramite tra i genitori che rappresenta e
l'istituzione scolastica
tenersi aggiornato riguardo la vita delta scuola
presenziare alle riunioni del Consiglio in cui è eletto e a
quelle del Comitato Genitori (di cui fa parte di diritto)
informare i genitori che rappresenta sulle iniziative che li
riguardano e sulla vita della scuola
farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori
promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita
scolastica le famiglie che rappresenta
conoscere il Regolamento di Istituto
conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali
della Scuola
Il rappresentante di classe NON è tenuto a:
farsi promotore di collette
gestire un fondo cassa della classe
comprare materiale necessario alla classe o alla scuola o
alla didattica.
ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO
secondo le indicazioni del MPI
All'interno del POF, nel rispetto delle finalità, dei
traguardi per lo sviluppo delle competenze, degli obiettivi di apprendimento
posti dalle indicazioni nazionali, la scuola secondaria di 1° "L.
Coletti" predispone un curricolo che tenga conto della continuità del
percorso educativo nei tre anni della scuola secondaria. Il curricolo si
articola attraverso le discipline raggruppate in aree disciplinari, per
favorire la collaborazione e l'interazione tra di esse, promuovendo la ricerca
delle connessioni fra i saperi disciplinari.
Le indicazioni individuano e suggeriscono i traguardi per lo
sviluppo delle competenze che, posti al termine del percorso scolastico
triennale, rappresentano riferimenti per insegnanti, indicano piste da
percorrere e aiutano a finalizzare l'azione educativa allo sviluppo integrale
dell'alunno.
Gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione al
termine del terzo anno della scuola secondaria di primo grado. Sono obiettivi
ritenuti strategici al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle
competenze, previsti dalle Indicazioni.
FINALITA' FORMATIVE
- Differenziare la proposta formativa in base alle esigenze
di ognuno;
- Prevenire il disagio e la dispersione degli alunni
- Fare Orientamento Scolastico come formazione del cittadino
- Favorire un maggiore coinvolgimento delle famiglie
- Favorire l'integrazione degli alunni stranieri
- Valorizzare le attività culturalu, didattiche, motorie e
manuali al fine di evitare la separazione tra i vari "saperi".
- Ricercare strumenti di valutazione e di autovalutazione.
nota del MIUR prot. n° 3602/P0 del
31/07/2008
Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per lo Studente,
l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione
Roma, 4 luglio 2008
Oggetto: D.P.R. n. 235 del 21
novembre 2007 -
Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria
Nella Gazzetta n. 293 del 18.12.2007 è stato pubblicato il
D.P.R n. 235 del 21 novembre 2007 -
Regolamento che apporta modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n.
249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria.
PREMESSA
I fatti di cronaca che hanno interessato la scuola, negli
ultimi anni, dalla trasgressione delle comuni regole di convivenza sociale agli
episodi più gravi di violenza e bullismo hanno determinato l’opportunità di
integrare e migliorare lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, approvato
con DPR n. 249/1998. La scuola, infatti, quale luogo di crescita civile e
culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più
idonea ad arginare il rischio del dilagare di un fenomeno di caduta progressiva
sia della cultura dell’osservanza delle regole sia della consapevolezza che la
libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e
nell’adempimento dei propri doveri.
Il compito della scuola, pertanto, è quello di far acquisire
non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che
abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità .
Al raggiungimento di tale obiettivo è chiamata l’autonomia
scolastica, che consente alle singole istituzioni scolastiche di programmare e
condividere con gli studenti, con le famiglie, con le altre componenti
scolastiche e le istituzioni del territorio, il percorso educativo da seguire
per la crescita umana e civile dei giovani.
Ed infatti obiettivo delle norme introdotte con il
regolamento in oggetto, non è solo la previsione di sanzioni più rigide e più
adeguate a rispondere a fatti di gravità eccezionale quanto, piuttosto la
realizzazione di un’alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori
scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano
condividere regole e percorsi di crescita degli studenti.
Con le recenti modifiche non si è voluto quindi stravolgere
l’impianto culturale e normativo che sta alla base dello Statuto delle
studentesse e degli studenti e che rappresenta, ancora oggi, uno strumento
fondamentale per l’affermazione di una cultura dei diritti e dei doveri tra le
giovani generazioni di studenti. Tuttavia, a distanza di quasi dieci anni dalla
sua emanazione, dopo aver sentito le osservazioni e le proposte delle
rappresentanze degli studenti e dei genitori,
si è ritenuto necessario
apportare delle modifiche alle norme che riguardano le sanzioni disciplinari (art.
4) e le relative impugnazioni (art. 5).
In particolare, anche di fronte al diffondersi nelle
comunità scolastiche di fenomeni, talvolta gravissimi, di violenza, di bullismo
o comunque di offesa alla dignità ed al rispetto della persona umana, si è
inteso introdurre un apparato normativo che consenta alla comunità educante di rispondere
ai fatti sopra citati con maggiore severità sanzionatoria.
Si è infatti voluto offrire alle scuole la possibilità di
sanzionare con la dovuta severità,
secondo un criterio di gradualità e di proporzionalità, quegli episodi
disciplinari che, pur rappresentando un’esigua minoranza rispetto alla totalità
dei comportamenti aventi rilevanza disciplinare, risultano particolarmente
odiosi ed intollerabili, soprattutto se consumati all’interno dell’istituzione
pubblica preposta all’educazione dei giovani. La scuola deve poter avere gli
strumenti concreti di carattere sia educativo che sanzionatorio per far
comprendere ai giovani la gravità ed il profondo disvalore sociale di atti
o comportamenti di violenza, di sopraffazione
nei confronti di coetanei disabili, portatori di handicap o, comunque, che si
trovino in una situazione di difficoltà. Comportamenti che, come afferma
chiaramente la norma, configurino delle fattispecie di reati che violano la
dignità ed il rispetto della persona umana o che mettano in pericolo
l’incolumità delle persone e che, al contempo, nei casi più gravi, siano
caratterizzati dalla circostanza di essere stati ripetuti dalla stessa persona,
nonostante per fatti analoghi fosse già stato sanzionato, e che quindi siano
connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme
sociale nell’ambito della comunità scolastica. Di fronte a tali situazioni, che
la norma descrive in via generale, la scuola deve poter rispondere con fermezza
ed autorevolezza al fine di svolgere pienamente il suo ruolo educativo e, al
tempo stesso, di prevenire il verificarsi dei predetti fatti.
I comportamenti riprovevoli, e connotati da un altissimo
grado di disvalore sociale, non possono essere trattati al pari delle comuni
infrazioni disciplinari, ma devono poter essere sanzionati con maggiore rigore
e severità, secondo un principio di proporzionalità tra la sanzione irrogabile
e l’infrazione disciplinare commessa.
L’inasprimento delle
sanzioni, per i gravi o gravissimi episodi sopra citati, si inserisce infatti
in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità intesa come
rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza
sociale.
CONTENUTO DEI REGOLAMENTI D’ISTITUTO
Occorre innanzitutto premettere che destinatari delle norme
contenute nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti sono gli alunni
delle scuole secondarie di 1° e 2°
grado. Per gli alunni della scuola elementare risulta ancora vigente il Regio
Decreto 26 aprile 1928, n. 1297, salvo che con riferimento alle disposizioni da
ritenersi abrogate per incompatibilità con la disciplina successivamente
intervenuta. Le disposizioni così sopravvissute devono poi essere comunque
“attualizzate” tramite la contestuale applicazione delle regole generali
sull’azione amministrativa derivanti dalla L. n 241/1990, come più avanti si
ricorderanno.
La legge n. 241/1990, che detta norme sul procedimento
amministrativo, costituisce comunque il quadro di riferimento di carattere
generale per gli aspetti procedimentali dell’azione disciplinare nei confronti
degli studenti.
Il D.P.R. in oggetto apporta sostanziali novità in materia
di disciplina, con specifico riferimento alle infrazioni disciplinari, alle
sanzioni applicabili e all’impugnazione di quest’ultime.
Le modifiche introdotte impongono alle singole istituzioni
scolastiche di adeguare ad esse i regolamenti interni.
Appare necessario, a seguito delle modifiche introdotte dal
D.P.R. in oggetto, ricapitolare i contenuti dei regolamenti d’istituto in tema
di disciplina, come risultanti unitariamente dalle vecchie e dalle nuove norme.
Detti regolamenti dovranno individuare:
le mancanze disciplinari. Partendo dalla previsione dell’
art. 3 del citato D.P.R. n 249/98, che
individua dei macro-doveri comportamentali facenti riferimento ad ambiti
generali del vivere insieme, i regolamenti delle istituzioni scolastiche devono
declinare gli stessi, tramite la specificazione di doveri e/o divieti di
comportamento e di condotta.
le sanzioni da
correlare alle mancanze disciplinari. Le sanzioni diverse dall’allontanamento
dalla comunità scolastica sono appannaggio del regolamento delle istituzioni
scolastiche, che quindi le dovrà specificatamente individuare. A tal fine le
istituzioni scolastiche si ispireranno al principio fondamentale della finalità
educativa e “costruttiva” e non solo punitiva della sanzione e alla non
interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto (art 4, comma
3, DPR 249). Quello che si richiede alle scuole è uno sforzo di tipizzazione di
quei comportamenti generali cui ricollegare le sanzioni e non un rinvio
generico allo Statuto delle studentesse e degli studenti, che di per sé non
contiene fattispecie tipizzate, se non nei casi gravissimi.
gli organi competenti a comminare le sanzioni. Il
regolamento d’istituto è chiamato ad identificare gli organi competenti ad
irrogare le sanzioni diverse dall’allontanamento dalla comunità scolastica (ad
es. docente, dirigente scolastico o consiglio di classe). Le sanzioni
comportanti l’allontanamento dalla comunità scolastica sono, inoltre, riservate
dal D.P.R. alla competenza del Consiglio di Classe e del Consiglio d’Istituto.
Al riguardo va osservato che, a seguito delle recenti
modifiche normative, la competenza di irrogare sanzioni che comportino
l’allontanamento non viene più attribuita genericamente in capo ad un organo
collegiale, come avveniva nel testo normativo previgente.
E’ stato, viceversa, specificato dall’art. 4 comma 6 che: a)
le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità
scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal
CONSIGLIO DI CLASSE; b) le sanzioni che comportano un allontanamento superiore
a 15 giorni, ivi compresi l’allontanamento fino al termine delle lezioni o con
esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato
conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal CONSIGLIO DI ISTITUTO.
In particolare, con riferimento al Consiglio di classe si
deve ritenere che l’interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo
(art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale quando
esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione
allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i
genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte
dell’organo lo studente sanzionato o il genitore di questi)e di successiva e
conseguente surroga.
il procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari,
con specifico riferimento ad es. alla forma e alle modalità di contestazione
dell’addebito; forma e modalità di
attuazione del contraddittorio; termine di conclusione.
procedure di elaborazione condivisa e sottoscrizione del
Patto educativo di corresponsabilità. E’
questo un ulteriore e nuovo elemento di contenuto del regolamento d’istituto,
introdotto dal D.P.R.n. 235 del 2007.
PRINCIPI GENERALI
Occorre tener presente che il nuovo testo normativo tende a
sottolineare la funzione educativa della sanzione disciplinare, rafforzando la
possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale,
culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (Art. 4 comma
2).
Pertanto i regolamenti d’istituto individueranno le sanzioni
disciplinari rispondenti alla predetta finalità, per esempio, le attività di
volontariato nell’ambito della comunità scolastica, le attività di segreteria,
la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, l’attività di
ricerca, il riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole,la
frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o
culturale, la produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che
inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica
di episodi verificatisi nella scuola, etc.
Le misure sopra richiamate, alla luce delle recenti
modifiche si configurano non solo come sanzioni autonome diverse
dall’allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure
accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità
stessa .
Le norme introdotte dal D.P.R. 235, però, tendono anche a
sanzionare con maggiore rigore i
comportamenti più gravi, tenendo conto, non solo della situazione personale
dello studente, ma anche della gravità dei comportamenti e delle
conseguenze da essi derivanti.
Nell’attuazione delle suddette sanzioni, infatti, occorrerà ispirarsi al
principio di gradualità della sanzione, in stretta correlazione con la gravità
della mancanza disciplinare commessa.
Occorre, inoltre, sottolineare che le sanzioni disciplinari
sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del
danno. (Art.4 – Comma 5).
Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche
qualificabile come reato in base all’ordinamento penale, si ricorda che il
dirigente scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all’autorità
giudiziaria penale in applicazione dell’art 361 c.p..
CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI
Per maggiore chiarezza, si riporta una classificazione delle
sanzioni disciplinari secondo un crescendo di gravità.
A tal proposito va precisato che, le esemplificazioni che
seguono non sono esaustive delle possibili mancanze disciplinari, né delle
possibili sanzioni, ma scaturiscono da una ampia ricognizione delle esperienze
di molte scuole e dei loro regolamenti d’istituto.
A) Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla
comunità scolastica (art. 4 – Comma 1) Si tratta di sanzioni non tipizzate né
dal D.P.R. n. 249 né dal D.P.R. n. 235, ma che devono essere definite ed
individuate dai singoli regolamenti d’istituto, insieme, come già detto nel
paragrafo precedente, alle mancanze disciplinari, agli organi competenti ad
irrogarle ed alle procedure
B) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello
studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15
giorni ( Art. 4 - Comma 8):
Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi o
reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui
all’art. 3 del D.P.R. n. 249/98.
Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un
rapporto con lo studente e con i suoi
genitori al fine di preparare il rientro
dello studente sanzionato nella comunità scolastica.
C) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello
studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9).
Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d’istituto,
se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:
1) devono essere stati commessi “reati che violino la
dignità e il rispetto della persona umana ( ad es. violenza privata, minaccia,
percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una
concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio
o allagamento);
2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da
richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto
dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata
dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al
permanere della situazione di pericolo.
Si precisa che
l’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta
in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato
prevista dalla normativa penale.
Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente
accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche
sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e
definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.
Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la
scuola promuove - in coordinamento con
la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e
l’autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla
responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
D) Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino
al termine dell’anno scolastico ( Art. 4 - comma 9bis):
L’irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d’Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte
congiuntamente ricorrenti:
1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di
reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di
grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria
apprensione a livello sociale;
2) non sono esperibili interventi per un reinserimento
responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno
scolastico;
Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D,
occorrerà evitare che l’applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto
implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la
validità dell’anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una
specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di
giorni per i quali si vuole disporre l’allontanamento dello studente non
comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il
raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la
possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.
E) Sanzioni che
comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non
ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis
e 9 ter)
Nei casi più gravi di
quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi
indicate, il Consiglio d’istituto può disporre l’esclusione dello studente
dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del
corso di studi (Comma 9 bis).
E’ importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B,C,D
ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte
dell’istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi
dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).
* * *
La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in
maniera chiara le motivazioni che hanno
reso necessaria l’irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990) . Più la
sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di
dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della
sanzione medesima.
Nel caso di sanzioni che comportano l’allontanamento fino
alla fine dell’anno scolastico, l’esclusione dallo scrutinio finale, la non
ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui
”non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo
dello studente nella comunità durante l’anno scolastico”.
Di norma, (si rinvia in proposito alle disposizioni
sull’autonomia scolastica) le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative
alla carriera dello studente, vanno
inserite nel suo fascicolo personale e,
come quest’ultimo, seguono lo studente
in occasione di trasferimento da una scuola ad un’altra o di passaggio
da un grado all’altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono
considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia
riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti
che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali
circostanze si applica il principio dell’indispensabilità del trattamento dei
dati sensibili che porta ad operare con “omissis” sull’identità delle persone
coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del
DM 306/2007.
Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio
all’altra scuola si suggerisce una doverosa riservatezza circa i fatti che
hanno visto coinvolto lo studente.
Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non
pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter
fino alla conclusione.
Ovviamente i regolamenti d’istituto dovranno contenere anche
precisazioni in ordine a quanto precede.
IMPUGNAZIONI
Per quanto attiene all’impugnazione (Art. 5) delle suddette sanzioni disciplinari
le modifiche introdotte dal regolamento in questione sono finalizzate a
garantire da un lato “il diritto di difesa” degli studenti e, dall’altro, la
snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla
luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Va rammentato, infatti, che il procedimento disciplinare
verso gli alunni è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento che
si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica
la normativa introdotta dalla Legge n.
241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione
dell’istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e
termine.
Il sistema di impugnazioni delineato dall’art. 5 del D.P.R.
non incide automaticamente sull’esecutività della sanzione disciplinare
eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di
esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà
essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, salvo quanto
diversamente stabilito nel regolamento di istituto.
Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso
da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici
giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla
scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni
scolastiche.
L’organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci
giorni (Art. 5 - Comma 1).
Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine,
la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
Si evidenzia che il Regolamento di modifica dello Statuto ha
meglio definito, anche se non rigidamente, nel rispetto delle autonomie delle
singole istituzioni scolastiche – la sua composizione. Esso – sempre presieduto
dal Dirigente Scolastico - di norma, si compone , per la scuola secondaria di 2° grado da un docente designato dal
consiglio d’istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un
rappresentante eletto dai genitori; per la scuola secondaria di 1° grado,
invece, da un docente designato dal Consiglio d’istituto e da due
rappresentanti eletti dai genitori (Art.
5 - Comma 1).
A proposito va sottolineato che i regolamenti dovranno
precisare:
a) la composizione del suddetto organo in ordine:
1) al n. dei suoi membri, che in ragione delle componenti
scolastiche che devono rappresentare non possono essere meno di quattro;
2) alle procedure di elezione e subentro dei membri, nonché
alla possibilità di nominare membri supplenti, in caso di incompatibilità (es.
qualora faccia parte dell’O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la
sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’O.G. lo
studente sanzionato o un suo genitore)
b) il funzionamento dell’organo di garanzia, nel senso che
occorrerà precisare:
1) se tale organo in prima convocazione debba essere
“perfetto”(deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri) e magari in
seconda convocazione funzioni solo con i membri effettivamente partecipanti
alla seduta o se, al contrario, non sia mai necessario, per la validità delle
deliberazioni, che siano presenti tutti i membri;
2) il valore dell’astensione di qualcuno dei suoi membri (se
influisca o meno sul conteggio dei voti).
L’organo di garanzia decide
- su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di
chiunque vi abbia interesse - anche sui
conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del
presente regolamento (Art. 5 Comma 2).
ORGANO DI GARANZIA
REGIONALE
Il comma 3 del citato art. 5 modifica l’ulteriore fase di
impugnatoria: la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello
Statuto, anche contenute nei regolamenti d’istituto, già prevista
dall’originario testo del DPR 249, viene specificatamente attribuita alla
competenza del Direttore dell’Ufficio scolastico regionale.
Il rimedio in esame, attraverso la valutazione della
legittimità del provvedimento in materia disciplinare, potrà costituire
occasione di verifica del rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto
sia nell’emanazione del provvedimento oggetto di contestazione sia
nell’emanazione del regolamento d’istituto ad esso presupposto.
E’ da ritenersi che, in tal caso, il termine per la
proposizione del reclamo sia di quindici giorni, in analogia con quanto
previsto dal comma 1 dell’art. 5, decorrenti dalla comunicazione della
decisione dell’organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di
decisione ad esso attribuito.
La decisione è
subordinata al parere vincolante di un organo di garanzia regionale di nuova
istituzione – che dura in carica due anni scolastici. Detto organo - presieduto
dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato – è
composto, di norma, per la scuola secondaria di II grado, da due studenti
designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli
studenti, da tre docenti e da un
genitore designati nell’ambito della comunità scolastica regionale. Per la
scuola secondaria di I grado, in luogo degli studenti sono designati altri due
genitori.
Con riferimento alla designazione dei genitori, nel rispetto
dell’autonoma decisione di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, si suggerisce
che la stessa avvenga nell’ambito dei rappresentanti del Forum Regionale delle
Associazioni dei genitori (FORAGS).
Per quanto concerne, invece la designazione dei
docenti, lasciata alla competenza dei Direttori
degli Uffici Scolastici Regionali, la scelta potrà tener conto, per quanto
possibile, dell’opportunità di non procurare aggravi di spesa in ordine al
rimborso di titoli di viaggio.
L’organo di garanzia
regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei
regolamenti, procede all’istruttoria esclusivamente sulla base della
documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il
reclamo o dall’Amministrazione (Comma 4).
Non è consentita in ogni caso l’audizione orale del ricorrente o di
altri controinteressati.
Il comma 5 fissa il termine perentorio di 30 giorni, entro
il quale l’organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere.
Qualora entro tale termine l‘organo di
garanzia non abbia comunicato il parere
o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un
periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 - comma 4 della Legge
7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale può
decidere indipendentemente dal parere.
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Si tratta di un’assoluta novità (art. 5-bis dello Statuto),
in diverse scuole già anticipata dalla prassi in essere.
La disposizione di cui all’art. 5 bis va coordinata con le
altre disposizioni dello Statuto ed in particolare, laddove fa riferimento a
“diritti e doveri nel rapporto fra istituzione scolastica autonoma, studenti e
famiglie”, essa va coordinata con gli artt. 2 e 3 che prevedono già “diritti” e
“doveri” degli studenti, anche al fine di distinguere il Patto educativo di
corresponsabilità, così introdotto, dal regolamento d’istituto e/o di
disciplina.
Può allora osservarsi che i destinatari naturali del patto
educativo di cui alla disposizione in questione siano i genitori, ai quali la
legge attribuisce in primis il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt.
147, 155, 317 bis c.c.)
L’obiettivo del patto educativo, in sostanza, è quello di
impegnare le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la
scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa.
La scuola dell’autonomia può svolgere efficacemente la sua
funzione educativa soltanto se è in grado di instaurare una sinergia virtuosa,
oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono la comunità scolastica:
il dirigente scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli studenti ed
i genitori. L’introduzione del patto di corresponsabilità è orientata a porre
in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie
nell’ambito di un’alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i
loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità.
Il “patto” vuole essere dunque uno strumento innovativo
attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono
tra l’istituzione scolastica e le famiglie.
La norma, contenuta nell’art. 5 bis, si limita ad introdurre
questo strumento pattizio e a definire alcune caratteristiche generali
lasciando alla libertà delle singole istituzioni scolastiche autonome il
compito di definire contenuti e modelli applicativi che devono scaturire dalle
esigenze reali e dall’esperienza concreta delle scuole, non potendo essere
astrattamente enucleati a livello centrale.
Ad esempio, a fronte del ripetersi di episodi di bullismo o
di vandalismo, ritenendosi di
orientare prioritariamente l’azione educativa al rispetto dell’ “altro”, sia
esso persona o patrimonio, la scuola opererà su un doppio versante: da un lato
potrà intervenire sulla modifica del regolamento d’istituto individuando le
sanzioni più adeguate, dall’altro, si avvarrà del Patto educativo di
corresponsabilità, per rafforzare la condivisione da parte dei genitori delle
priorità educative e del rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le
componenti presenti nella scuola.
Ciò consente di distinguere dunque, sul piano concettuale,
il Patto educativo di corresponsabilità dal regolamento d’istituto.
Patto condiviso tra scuola e famiglia sulle priorità
educative il primo, vincolante con la sua sottoscrizione; atto unilaterale
della scuola verso i propri studenti teso a fornire loro la specificazione dei
comportamenti ad essi consentiti o vietati il secondo, vincolante con la sua
adozione e pubblicazione all’albo.
L’azione della scuola tesa alla sottoscrizione del Patto
potrà costituire occasione per la diffusione della conoscenza della parte
disciplinare del regolamento d’istituto (così
come degli altri “documenti” di carattere generale che fondano le regole della
comunità scolastica, quali il Piano dell’offerta formativa e la Carta dei servizi), ma i due atti dovranno
essere tenuti distinti nelle finalità e nel contenuto.
Appare il caso di evidenziare che l’introduzione del Patto
di corresponsabilità si inserisce all’interno di una linea di interventi di
carattere normativo e amministrativo attraverso i quali si sono voluti
richiamare ruoli e responsabilità di ciascuna componente della comunità
scolastica: docenti, dirigenti scolastici, studenti e, da ultimo, genitori. Al
fine di consentire all’istituzione scolastica di realizzare con successo le
finalità educative e formative cui è istituzionalmente preposta, ciascun soggetto è tenuto ad adempiere correttamente
ai doveri che l’ordinamento gli attribuisce. In questa ottica, pertanto, gli
studenti sono tenuti ad osservare i doveri sanciti dallo Statuto degli studenti
e delle studentesse, in particolare quelli contemplati negli articoli 3 e 4 del
D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 come modificato ed integrato dal recente D.P.R.
21 novembre 2007, n. 235; il personale docente quelli attinenti alla
deontologia professionale enucleati dalla legge e dai Contratti collettivi nazionali di lavoro.
L’inosservanza di tali doveri comporterà, per gli studenti,
l’applicazione delle sanzioni disciplinari secondo il sistema che è stato sopra
illustrato, per il personale scolastico, l’esercizio rigoroso, tempestivo ed
efficace del potere disciplinare anche alla luce di quanto previsto dalla più
recente normativa (si veda, in particolare, la circolare n. 72 del 19 dicembre
2006 del M.P.I. - Procedimenti e
sanzioni disciplinari nel comparto scuola. Linee di indirizzo generali - e
l’art. 2 comma 1 del D.L. 7 settembre 2007 n.147, convertito, con
modificazioni, nella Legge 25 ottobre 2007 n.176).
Con particolare riferimento alla responsabilità civile che
può insorgere a carico dei genitori, soprattutto in presenza di gravi episodi
di violenza, di bullismo o di vandalismo, per eventuali danni causati dai figli
a persone o cose durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche,
si ritiene opportuno far presente che i genitori, in sede di giudizio civile,
potranno essere ritenuti direttamente responsabili dell’accaduto, anche a
prescindere dalla sottoscrizione del Patto di corresponsabilità, ove venga
dimostrato che non abbiano impartito ai figli un’educazione adeguata a
prevenire comportamenti illeciti. Tale responsabilità, riconducibile ad una
colpa in educando, potrà concorrere con le gravi responsabilità che possono
configurarsi anche a carico del personale scolastico, per colpa in vigilando,
ove sia stato omesso il necessario e fondamentale dovere di sorveglianza nei
confronti degli studenti.
Sulla base di quanto sopra chiarito, e nell’ambito delle
valutazioni autonome di ciascuna istituzione scolastica, il Patto di
corresponsabilità potrà contenere degli opportuni richiami e rinvii alle
disposizioni previste in materia dalla normativa vigente, allo scopo di
informare le famiglie dei doveri e delle responsabilità gravanti su di loro in
uno spirito di reciproca collaborazione che deve instaurarsi tra le diverse
componenti della comunità scolastica.
Infatti i doveri di educazione dei figli e le connesse
responsabilità, non vengono meno per il solo fatto che il minore sia affidato
alla vigilanza di altri (art. 2048 c.c., in relazione all’art. 147 c.c.)..
La responsabilità del genitore (art. 2048, primo comma, c.c.)
e quella del “precettore” (art. 2048, secondo comma c.c.) per il fatto commesso da un minore affidato
alla vigilanza di questo ultimo, non sono infatti tra loro alternative, giacchè
l’affidamento del minore alla custodia di terzi, se solleva il genitore dalla
presunzione di “culpa in vigilando”, non lo solleva da quella di “culpa in
educando”, rimanendo comunque i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da
responsabilità per il fatto compiuto dal minore pur quando si trovi sotto la
vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un’educazione adeguata
a prevenire comportamenti illeciti (Cass. Sez III, 21.9.2000, n. 12501;
26.11.1998, n. 11984).
Il patto di corresponsabilità, pertanto, potrà richiamare le
responsabilità educative che incombono sui genitori, in modo particolare nei
casi in cui i propri figli si rendano responsabili di danni a persone o cose
derivanti da comportamenti violenti o disdicevoli che mettano in pericolo
l’incolumità altrui o che ledano la dignità ed il rispetto della persona umana.
In ogni caso, resta fermo che il Patto di corresponsabilità
non potrà mai configurarsi quale uno strumento giuridico attraverso il quale
introdurre delle clausole di esonero dalla responsabilità riconducibile in capo
al personale scolastico in caso di violazione del dovere di vigilanza. Tale
obbligo nei confronti degli studenti è infatti previsto da norme inderogabili
del codice civile; di conseguenza, nell’ipotesi in cui il patto contenesse, in
maniera espressa o implicita, delle clausole che prevedano un esonero di
responsabilità dai doveri di vigilanza o sorveglianza per i docenti o per il personale addetto,
tali clausole dovranno ritenersi come non apposte in quanto affette da nullità.
Con riferimento, poi,
alle modalità di elaborazione, il D.P.R. 235 (comma 2 dell’art. 5 bis)
rimette al regolamento d’istituto la competenza a disciplinare le procedure di
elaborazione e di sottoscrizione del Patto. Ciò significa che la scuola, nella
sua autonomia, ove lo preveda nel regolamento d’istituto, ha la facoltà di
attribuire la competenza ad elaborare e modificare il patto in questione al
Consiglio di istituto,dove sono rappresentate le diverse componenti della
comunità scolastica, ivi compresi i genitori e gli studenti.
Quanto al momento di
sottoscrizione del patto, l’art. 5 bis comma 1 dispone che questa debba
avvenire, da parte dei genitori e degli studenti, “contestualmente
all’iscrizione alla singola istituzione scolastica”. Come è noto, la procedura
di iscrizione inizia con la presentazione della domanda, in generale entro
gennaio, e termina con la conferma dell’avvenuta iscrizione, a seguito
dell’acquisizione del titolo definitivo per il passaggio alla classe
successiva, alla fine dell’anno scolastico di riferimento.
Pertanto, è proprio nell’ambito delle due settimane di
inizio delle attività didattiche – art. 3 comma 3 – che ciascuna istituzione
potrà porre in essere le iniziative più opportune per la condivisione e la presentazione
del patto di corresponsabilità. (v.allegato)
Si invitano, pertanto, le singole istituzioni scolastiche a
far pervenire presso il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca -
Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per lo Studente,
l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione, all’indirizzo
e-mail:studenti@istruzione.it o via fax
al numero 06/58495911, degli esempi di patti che verranno adottati al fine di
raccogliere esperienze e metterle a disposizione di tutte le scuole italiane
durante questa fase sperimentale di prima applicazione della nuova normativa.
IL MINISTRO
F.to Maria Stella Gelmini
LE VISITE ISPETTIVE DEL DS IN CLASSE
DURANTE L’ORA DI LEZIONE SONO LEGITTIME?
di Lucio Ficara, da Regolarità e Trasparenza nella Scuola
9.10.2013
Vi è mai capitato di subire, durante l’ora di lezione e
davanti alla vostra scolaresca, la visita del dirigente scolastico, che, con
fare ispettivo, indaga sul vostro operato professionale? È un’esperienza, che
se dovesse capitare, metterebbe alla prova il vostro self control, e che
comunque, toccherebbe naturalmente oltre la sfera emotiva anche quella della
vostra dignità professionale. Ebbene, bisogna sapere che un comportamento del
genere , compiuto dal dirigente scolastico , dal suo vicario o da qualsiasi
altro collega è del tutto illegittimo. A tal proposito, bisogna specificare che
è il metodo dell’irruzione in classe, durante l’attività lavorativa, ad essere
illegittima e non certamente l’intervento del DS nel merito di una data questione,
che invece è sempre auspicabile per la ricerca della verità.
Un dirigente scolastico, nel momento in cui ravvisa dei
comportamenti anomali di un docente o nel caso in cui riceve segnalazioni del
disagio di alunni o alunne, ha il dovere di intervenire verificando, la
fondatezza di tali sospetti. Invece è del tutto fuori luogo, l’intervento
effettuato dal dirigente scolastico in classe, durante l’attività didattica,
per verificare, magari di fronte agli stessi alunni, la reale esistenza di
taluni comportamenti da parte dello stesso docente. Perché questo tipo di
comportamento è censurabile e quindi illegittimo? Perché si tratta di un
comportamento, messo in atto dal datore di lavoro, che va contro le norme sulla
tutela della libertà e dignità del lavoratori. Infatti un dirigente scolastico
che decida di entrare, durante l'ora di lezione o che convochi il docente,
durante il suo orario di servizio, in presidenza, per redarguirlo o
consigliarlo di cambiare atteggiamento, commette un atto illegittimo. Infatti
l’art.6 della legge 300/70 è molto chiara al riguardo, affermando che le visite
personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui
siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in
relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei
prodotti. In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto
a condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano
salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore. Questa norma di
legge tutela il docente dalle visite inaspettate del dirigente scolastico, che
arriva in classe per mettere in difficoltà il docente di fronte agli allievi.
Cosa fare in questi casi? Non bisogna
perdere la calma ed invitare garbatamente
il dirigente ad un confronto, in presidenza al termine delle lezioni. Il
rispetto dell’art.6 della legge 300/70 è assolutamente importante, perché se
non operato, potrebbe sfociare, se la visita di controllo dovesse offendere
l’onorabilità e la dignità professionale del docente, in un reato di natura
penale, con tutte le conseguenze del caso.
Che cos'è il curricolo d'istituto? e' il cuore didattico del POF in quanto
presenta le scelte didattiche operate dai docenti e esplicita i risultati dell'apprendimento
in termini di competenze
Nessun commento:
Posta un commento