sabato 28 marzo 2015

I DIRITTI SINDACALI

per i materiali relativi alla elezione delle rsu nella scuola vedi anche ...

Per le rls nella scuola vedi anche ...

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo Comparto scuola anni 1998-2001

Contratto Biennio Economico 2000-2001 sottoscritto in data 15 marzo 2001

I diritti e le relazioni sindacali sono gli attrezzi del mestiere che il delegato RSU usa per raggiungere uno scopo, rappresentare gli interessi dei lavoratori in una scuola autonoma, e non per il solo gusto di usarli.
I diritti sindacali sono previsti da leggi (lo statuto dei lavoratori L 300/70, DLgs 29/93) e da contratti. Sono gli attrezzi di base: diritto di assemblea, di bacheca, ecc..
Anche le relazioni sindacali sono regolate da leggi (DLgs 29/93) e da contratti, ma di esse non si parlerà in questo libretto. Sono gli attrezzi più complessi, l’informazione, la contrattazione. Implicano un incontro con il dirigente scolastico e un esito (un verbale o un accordo).
Mentre i diritti sindacali sono esercitati a scuola dalla fine degli anni ’60, le relazioni sindacali (informazione ed esame) sono state introdotte solo nel 95 con il primo contratto di lavoro privatistico (art. 9 CCNL 94-97) e sono state estese (contrattazione integrativa) con il secondo (art.6 CCNL 98-01).
Alcuni diritti sindacali sono esercitati da qualunque lavoratore; altri solo dai sindacati, tutti, altri ancora solo dai sindacati rappresentativi.
Statuto dei lavoratori
L 300/70
Diritti sindacali a scuola
Dlgs 29/93 ccnq 7 agosto 98 sui diritti sindacali
acq 7 agosto 98 sulla rsu
Conciliazione e conflitto
ccnq 7 agosto 98 sui diritti sindacali
Usare un locale
ccnq 7 agosto 98 sui diritti sindacali
Usare la bacheca
ccnq 7 agosto 98 sui diritti sindacali
Usare la bacheca elettronica
ccnq 7 agosto 98 sui diritti sindacali
Convocare l'assemblea
art.13 CCNL 94-97
art.13 CCNL 2000-2001
Usare i permessi
ccnq 7 agosto 98 sui diritti sindacali
contratto integrativo 24 .11.99
Diritto di accesso
DPR 352/92
DM 60/96
I diritti nel contratto di scuola


Statuto dei lavoratori
E’ una legge storica, votata sotto la spinta delle lotte operaie della fine degli anni 60. Con essa sono stati riconosciuti e tutelati i diritti dei lavoratori nei luoghi di lavoro e i diritti dei sindacati maggiormente rappresentativi nelle aziende private con più di 15 dipendenti. Il referendum del 95 ha abrogato la definizione di sindacato maggiormente rappresentativo.
Lo statuto non fu applicato allora nel settore pubblico, per cui valevano norme ad hoc (L 246/68) votate poco prima dello statuto. All’estensione dello statuto si è arrivati a tappe, attraverso lotte sindacali e iniziative legali, via via che si è sviluppato il processo di unificazione del mondo del lavoro pubblico e privato.
La prima tappa è stata la legge quadro (L 93/83) che ha esteso moltissimi articoli dello statuto; l’ultima tappa il Dlg 29/93, che, contrattualizzando il rapporto di lavoro pubblico, ha esteso lo statuto per intero ed anche ad unità lavorative pubbliche con meno di 15 dipendenti. (art.55)
Diritti del lavoratore
Una prima parte dello statuto (art.1-15) è dedicata ai diritti di ogni lavoratore, sia a tempo determinato che indeterminato. Ad esempio:
- manifestare liberamente il proprio pensiero nel luogo di lavoro nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme dello statuto (art.1). Questo diritto è diverso dal principio costituzionale della libertà di insegnamento, che riguarda solo i docenti e tutela la autonomia didattica e la libera espressione culturale nel rapporto con i propri alunni. (art.1 e 2 DLgs 297/94).
- l’amministrazione non può indagare sulle opinioni politiche, religiose, sindacali o su fatti non rilevanti ai fini della valutazione della attitudine professionale (art.8).
- ogni lavoratore può costituire sindacati, aderirvi, fare attività sindacale (ad esempio distribuire volantini, raccogliere firme, ecc.) (art.14)
- è nullo ogni atto diretto a licenziare o trasferire o sottoporre a procedimento disciplinare un lavoratore per la sua attività sindacale o la partecipazione ad uno sciopero(art.15), tenuto conto delle norme sullo sciopero nei settori pubblici essenziali (L 146/90).
Diritti sindacali
Una seconda parte dello statuto è dedicata ai diritti del sindacato sul luogo di lavoro. Questi diritti erano esercitati non dal sindacato provinciale, ma dalla RSA, articolazione del sindacato sul luogo di lavoro. Occorre sottolineare questo aspetto tipico del settore privato, mentre per tradizione nel settore pubblico i diritti sindacali erano esercitati invece dalla articolazione provinciale del sindacato, esterna al luogo di lavoro. Ve ne è traccia ancora nel diritto di assemblea (art.13 CCNL 94-97).
1. Alcuni diritti sindacali sono garantiti a tutti i sindacati.
Ad esempio raccogliere contributi e fare attività di proselitismo, di propaganda per il sindacato, purché non pregiudichino la normale attività (art.26.1).
Questo non vuol dire che un docente che vuole distribuire materiali del sindacato ha il diritto di abbandonare l’aula dove sta facendo lezione, o di interrompere la lezione di un collega. Se lo facesse, potrebbe incorrere in rilievi da parte del dirigente scolastico e non potrebbe invocare il fatto che stava esercitando un suo diritto. Vuol dire invece che se vuole distribuire volantini, non deve chiedere l’autorizzazione al dirigente scolastico.
2. L’esercizio di altri diritti sindacali (assemblea, referendum, permessi, affissione, uso di locali) è riconosciuto alla RSU e ai sindacati rappresentativi.
Sindacato rappresentativo
Lo statuto riconosceva diritti ai sindacati maggiormente rappresentativi, senza però definire i criteri con cui stabilire questa rappresentatività. Erano le parti negoziali, che si davano reciprocamente riconoscimento.
Il referendum nel 95 ha abrogato la nozione di sindacato maggiormente rappresentativo, riconoscendo rappresentatività e quindi esercizio di diritti sindacali ai sindacati firmatari di contratti applicati nel luogo di lavoro. Principio giusto che nasconde un’insidia: che sia il datore di lavoro a rendere rappresentativo un sindacato sol perché stipula con esso degli accordi. Da qui l’esigenza di una legge per definire la rappresentatività, che però il parlamento non è riuscito ancora ad approvare.
Per ora una legge in materia esiste solo per il settore pubblico, poiché l’amministrazione non può discrezionalmente decidere con chi trattare (DLgs 396/97). Secondo questa legge un sindacato è rappresentativo se raggiunge almeno il 5% come media tra la percentuale di deleghe e quella dei voti alle elezioni delle RSU.
Nella scuola, anche dopo le elezioni della RSU, si confermano rappresentativi Cgil Cisl Uil Snals Gilda, mentre Cobas che ha avuto poco più del 5% dei voti non è rappresentativo perché ha una percentuale di deleghe bassa, tanto che la media è inferiore al 5%.
Tutela del delegato
I componenti la RSU godono delle tutele che avevano i responsabili delle RSA. (art.47.6 DLgs 29/93).
Quindi, alla tutela data ad ogni lavoratore dall’art.15, riportato in precedenza, il delegato RSU ha una tutela rafforzata per il fatto che svolge un ruolo esposto. Può accadere infatti che il dirigente scolastico si comporti in modo da impedire o scoraggiare la sua attività: minacciando sanzioni, adottando misure di ritorsione (negargli permessi, ecc.), tentando di "fargliela pagare". Questi comportamenti "antisindacali" possono essere bloccati e sanzionati dal giudice del lavoro (art.28 statuto).
I componenti la RSU non sono soggetti alla subordinazione gerarchica al dirigente scolastico durante l’esercizio delle proprie funzioni. (art.18.6 contratto collettivo nazionale quadro sui diritti sindacali 7 agosto 98), ad esempio durante un incontro il dirigente scolastico non può ordinare qualcosa al lavoratore presente in veste di delegato RSU.
Inoltre non è possibile trasferire in una sede diversa da quella di assegnazione il delegato RSU senza il consenso della stessa RSU (art.18.4 contratto collettivo nazionale quadro sui diritti sindacali 7 agosto 98 e art.22 statuto).
La tutela si riferisce come nel passato (ad esempio art.29 DPR 209/87) al trasferimento d’ufficio per incompatibilità, ma ora può riferirsi anche al cambiamento fatto dal dirigente scolastico del plesso di assegnazione, ma non della classe posta nello stesso edificio. Non è chiaro se si applichi al trasferimento per soppressione di posti).
Attività antisindacale
L’attività sindacale è tutelata dallo statuto. Il dirigente scolastico compie attività antisindacale quando impedisce l’esercizio di un diritto previsto dalla legge o dal contratto.
Tuttavia solo il sindacato provinciale (qualunque sindacato), ma non la RSU, può ricorrere al giudice del lavoro, il quale decide in tempi brevi.
Il delegato RSU deve quindi segnalare tempestivamente al sindacato l’eventuale attività antisindacale per esaminare con un legale se vi sono le condizioni.
Il ricorso va presentato subito per eliminare il comportamento antisindacale mentre si manifesta. Per distinguere quando il dirigente scolastico commette un’attività antisindacale facciamo alcuni esempi.
Diritti sindacali a scuola
I principi dello statuto sono stati applicati, ed estesi, con norme contenute in contratti e accordi nazionali e locali:
accordo quadro 7 agosto 98 sui diritti sindacali
contratto quadro 7 agosto 98 sulla RSU
CCNL 94-97 (art.13) per il diritto di assemblea
Modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali a scuola sono oggetto del contratto di scuola dal 1 settembre 00. Prima si applicava il contratto provinciale.
Diritti della RSU
La RSU subentra nei diritti sindacali e nelle relazioni sindacali che erano previsti per le RSA.
La RSU è un organismo unitario, anche se composto da delegati eletti su liste diverse. Nel suo insieme rappresenta i lavoratori della scuola, non i sindacati nelle cui liste sono stati eletti i componenti.
I diritti sindacali che può esercitare la RSU sono:
- uso di locale
- uso di bacheca
- convocazione di assemblea
- uso di permessi retribuiti.
(art.5 accordo collettivo quadro sulle rsu 7 agosto 98)
I diritti spettano alla RSU nel suo insieme che decide che come usarli. In caso di contrasto decide a maggioranza.
E’ la RSU che decide cosa affiggere in bacheca; non sono i singoli che affiggono il materiale del sindacato di riferimento.
E’ la RSU che decide quando e con quale ordine del giorno convocare l’assemblea, non il singolo componente a nome del sindacato di riferimento.
E’ la RSU che decide come usare i permessi sindacali.
In qualche caso potrebbe esserci tensione quando un delegato RSU eletto su liste Cobas o di un sindacato non rappresentativo vuole spartire i diritti della RSU.
Diritti del sindacato
I sindacati rappresentativi della scuola, partecipando alle elezioni, hanno rinunciato a costituire proprie RSA (art.10 accordo collettivo quadro sulle rsu 7 agosto 98). Ciò vale in ogni scuola a prescindere dal fatto che uno di questi sindacati abbia presentato lista o abbia eletto un rappresentante nella RSU.
I sindacati rappresentativi possono trasformare le RSA in terminali associativi: in pratica è l’organismo che riunisce sul luogo di lavoro gli iscritti al sindacato. Se non c’è almeno un iscritto non c’è il terminale associativo. Ogni sindacato lo chiama in modo diverso: ad esempio sezione sindacale o altro. La Cgil lo chiama comitato degli iscritti.
Il sindacato comunica al dirigente scolastico la trasformazione della RSA in proprio terminale entro 10 dalla costituzione della RSU, indicandone il responsabile. Il termine è ordinatorio e non perentorio; cioè il sindacato può costituire un proprio terminale anche dopo il termine e anche nelle scuole in cui non vi era una RSA al momento delle elezioni della RSU.
Il sindacato (rappresentativo), direttamente o attraverso il responsabile del proprio terminale associativo, continua ad esercitare a scuola diritti sindacali (art.6 accordo collettivo quadro sulle rsu 7 agosto 98):
- diritto ad un locale
- diritto di bacheca
- diritto di assemblea
Il modo di esercitare questi diritti è lo stesso per RSU e per il sindacato. Quindi quello che viene scritto per il delegato RSU può valere anche per il responsabile del terminale associativo.
Possono interferire i diritti degli uni con quelli degli altri? In qualche caso no, ognuno lo esercita indipendentemente dall’altro:
- bacheca: ognuno ha la propria
- permessi: ognuno ha un proprio monte ore.
In altri casi l’esercizio di uno può influire su quello di un altro:
- locale: potrebbero essere unico per tutti se è l’unico disponibile a scuola. Devono quindi mettersi d’accordo su come usarlo
- assemblea: possono convocarla entrambi, ma entro limiti che valgono per entrambi; per esempio se ne possono convocare solo due al mese per i docenti.

conciliazione e conflitto
Organismo di conciliazione
In caso di conflitto con il dirigente scolastico sull’applicazione dei diritti sindacali, la RSU può anche rivolgersi, direttamente, all’organismo di conciliazione provinciale istituito ai sensi dell’art.4 dell’allegato sulla legge 146/90.
La formazione di questo organismo è ora obbligarlo per legge (art.2 L 146/90 modificata dalla L 83/00).
L’organismo è costituita dai rappresentati delle parti che hanno stipulato il CCNL a livello provinciale: provveditore e sindacati firmatari.
In caso di conflitto
Cosa fare se il dirigente scolastico non risponde o risponde negativamente alla richiesta della RSU di applicazione di un diritto che riguarda, ad esempio, l’assegnazione di un locale per le riunioni o della bacheca, la convocazione di assemblea, l’uso di un permesso?
Se il dirigente scolastico non risponde occorre sollecitarlo per iscritto a dar corso alla richiesta, indicando un termine, di qualche giorno, trascorso il quale senza una risposta, la RSU si riserva di prendere le iniziative che ritiene opportuno per tutelare i propri diritti.
Se il dirigente scolastico continua a non rispondere si valuta con il sindacato ed il legale se ricorrere al giudice per attività antisindacale.
Se il dirigente scolastico indica per iscritto i motivi per cui non dà corso ad una richiesta la RSU deve valutarne i motivi, poi decide il da farsi:
- ripresentare la richiesta correggendo eventuali errori commessi nella prima richiesta,
- esperire un tentativo di conciliazione presso l’organismo provinciale, informandone il sindacato
- ricorrere per attività antisindacale, tramite il sindacato territoriale e un legale, al giudice del lavoro.

usare un locale
La RSU può usare per la sua attività un locale della scuola in modo:
temporaneo (cioè solo quando non è utilizzato per l’attività didattica) se i dipendenti sono meno di 200
permanente (cioè anche durante l’orario delle lezioni) se i dipendenti sono almeno 200
E’ possibile usare un locale in permanenza anche nelle scuole con meno di 200 dipendenti, ma solo se è disponibile perché non utilizzato per l’attività didattica.

Per esercitare il diritto occorre richiederlo per iscritto al dirigente scolastico. Se è stato individuato il locale da utilizzare è opportuno indicarlo nella richiesta.
Il dirigente scolastico deve provvedere entro breve tempo. Non deve chiedere l’assenso del consiglio di circolo/istituto, perché il caso non rientra nella utilizzazione di locali prevista dall’art. 96 del TU. La RSU ha diritto all’uso del locale.
Se il dirigente scolastico non accoglie la richiesta, deve farlo per scritto e con adeguata motivazione. L’unico motivo potrebbe essere che in una scuola con meno di 200 addetti non vi è un locale disponibile in permanenza.
Il dirigente scolastico può:
- proporre un locale diverso da quello indicato, purché idoneo;
- se vi sono richieste anche di terminali di sindacati rappresentativi, assegnare un solo locale per tutti coloro che lo chiedono, i quali concordano tra loro le modalità d’uso.
Nel contratto di scuola si possono definire gli aspetti organizzativi dell’uso del locale. Non vi sono particolari problemi se il locale è usato quando la scuola è aperta dopo il termine delle lezioni.
Se invece la scuola chiude appena sono terminate le lezioni la RSU può concordare con il dirigente scolastico le condizioni per l’accesso al locale. Se non vi è personale disponibile ad aprire e chiudere la scuola, la RSU si può assumere il compito (assumendosene la responsabilità) di aprire e chiudere la scuola.
Il dirigente scolastico potrebbe:
- chiedere alla RSU di assumersi la responsabilità e rispondere dei danni eventualmente prodotti durante l’uso del locale. Se la RSU lo ritiene utile i rischi possono essere coperti, stipulando un’assicurazione per responsabilità civile. Ma la preoccupazione sembra eccessiva.
- chiedere di essere informato dell’ingresso di estranei nel locale.
Il dirigente scolastico non può:
- limitare l’attività che la RSU intende svolgere nel locale ad essa assegnato
- chiedere di autorizzare preventivamente l’ingresso di persone estranee alla scuola che accedono al locale.
La RSU può inoltre concordare con il dirigente scolastico:
- di utilizzare sempre una certa aula per le riunioni
- di utilizzare, se disponibile, un armadio per raccogliere i documenti sindacali o anche di acquistarne uno e collocarlo nel locale.
Norme di riferimento
-art.27 L 300/70
-art.4 contratto collettivo nazionale quadro sui diritti sindacali 7 agosto 98

usare la bacheca
La RSU ha diritto ad una propria bacheca per affiggere materiale di interesse sindacale e del lavoro, distinto da quello dei terminali dei sindacati rappresentativi. La bacheca è solo uno degli strumenti con cui la RSU comunica con i lavoratori.
L’albo è previsto in ogni unità produttiva, cioè in ogni plesso, sezione staccata, succursale, sede coordinata, visto che per unità produttiva lo Statuto intende ciascuna sede delle imprese industriali o commerciali (art. 35.1). Anche in precedenza l’albo era previsto in ogni edificio scolastico (art.49 L 249/68 e art.60 DPR 417/74) e si intendeva per ogni plesso e non solo la sede centrale (Corte Cassaz. sez. Lav. 9 ott. 89 n.4014).
La gestione della bacheca spetta alla RSU e non ai singoli componenti. La bacheca non è divisa in tante settori quanti sono i componenti. Anche la responsabilità di quello che viene affisso è della RSU.
La richiesta per l’uso dell’albo deve essere presentata per iscritto. E’ bene indicare il luogo in cui si vuole affiggere e l’albo sindacale.
Il dirigente scolastico deve entro breve tempo predisporre la bacheca. Se non lo facesse o se negasse il diritto alla bacheca la RSU può adottare le iniziative descritte in precedenza per l’uso del locale.
Il dirigente scolastico non può
- imporre una bacheca unica per la RSU e i sindacati rappresentativi. Non dovrebbero esserci problemi di spazio.
- assegnare una bacheca in un luogo non frequentato dai lavoratori
Con il contratto di scuola la RSU può concordare con il dirigente scolastico alcuni aspetti dell’uso della bacheca, in particolare che spetta alla RSU affiggere e togliere il materiale senza visti preventivi del dirigente scolastico, il quale, se ritiene che il materiale sia in contrasto con la legge, può invitare la RSU a staccarlo, oppure, come per ogni reato, può informarne l'autorità giudiziaria. Se invece staccasse unilateralmente il materiale commetterebbe un'attività antisindacale. (Cassazione sez. Lavoro n. 2808 23.3.94)
Norme di riferimento
- art.25 L 300/70
- art.3 contratto collettivo nazionale quadro sui diritti sindacali 7 agosto 98

usare la Bacheca elettronica
L’accordo quadro 7 agosto 98 sui diritti sindacali (art.3) prevede una estensione del diritto di affissione alla bacheca elettronica. Questo diritto deve essere regolato con il contratto di scuola.
La RSU può esercitare il diritto in vari modi:
- scaricare i file inviati dai sindacati rappresentativi attraverso la intranet del ministero della p.i.
- collegarsi ai siti sindacali
- scaricare testi e file inviati attraverso la posta elettronica.
Il dirigente scolastico può
- impedire, per motivi di riservatezza o per non intralciare il lavoro di segreteria, l’accesso alla intranet del ministero, ma allora deve consegnare alla RSU il materiale ad essa inviato per questa via
- assegnare alla RSU un monte ore di accesso alla rete e concordare i periodi di utilizzo nella giornata nel caso l’accesso alla rete sia unico
- chiedere che la RSU paghi i costi della connessione che peraltro sono bassi, tenuto conto delle tariffe particolari dei vari gestori.
In breve la RSU deve poter accedere ad internet in orari e per durate che possono essere concordati nel contratto scuola. Il dirigente scolastico non può impedire l’accesso ad internet sol perché ad esempio il modem si trova in segreteria o in presidenza.
Il diritto di accesso alla rete non è solo un diritto sindacale, ma anche, e soprattutto, un diritto di ogni docente e studente, e più in generale di ogni lavoratore della scuola, analogo al diritto ad accedere alla biblioteca. Il ministero ha investito miliardi per sviluppare nelle scuole l’uso di queste tecnologie.
Norme di riferimento
- art.3 contratto collettivo nazionale quadro sui diritti sindacali 7 agosto 98

convocare l'assemblea
Attraverso l’assemblea la RSU si confronta e prende decisioni con i lavoratori.
Il diritto di assemblea è regolato dal Ccnl 94-97 (art. 13).
La RSU può convocare l’assemblea di scuola, non quella territoriale.
La RSU convoca l’assemblea, non chiede l’autorizzazione al dirigente scolastico. Questi deve solo controllare che sia stata indetta regolarmente ed avvisare le famiglie della riduzione del servizio.
L’assemblea può:
- svolgersi in orario di lavoro (sia durante l’orario di lezione, sia durante le attività funzionali all’insegnamento, riunioni o corsi di aggiornamento) ma anche fuori orario di lavoro.
- durare al massimo 2 ore.
- interessare solo una parte di lavoratori, (ad esempio solo docenti o solo personale Ata, i lavoratori di un plesso o di un reparto, ecc.)
Vi sono due limitazioni quando la assemblea coinvolge i docenti:
si possono convocare solo due assemblee al mese
si devono svolgere all’inizio e termine delle lezioni.
Occorre distinguere il diritto di convocare l’assemblea dal diritto a partecipare.
1. Il diritto di convocare è esercitato da:
- dalla RSU, non dai singoli componenti (art.13 CCNL biennio 2000-2001).
- dai sindacati rappresentativi.
Non possono convocarla invece gruppi informali di lavoratori o sindacati non rappresentativi.
2. Il diritto a partecipare è individuale. Ogni lavoratore ha diritto di partecipare, conservando la retribuzione, ad assemblee sindacali durante l'orario di lavoro fino a 10 ore pro-capite per anno scolastico. Il lavoratore può partecipare a qualunque assemblea, sia iscritto o no al sindacato che la indice.
Anche i supplenti temporanei hanno (ovviamente) questo diritto, indipendentemente dalla durata della nomina e dall'orario, proprio perché si tratta di un diritto individuale.
Come si convoca
La convocazione dell’assemblea deve essere presentata al dirigente scolastico:
- con almeno 6 giorni di anticipo se durante l’orario di lezione o fuori orario di lavoro
- almeno 3 giorni prima se durante le riunioni di docenti (o un altro termine definito nel contratto di scuola)
L’ordine del giorno va unito alla convocazione. Deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro (art. 20, Statuto). Il dirigente scolastico non può entrare nel merito dell’ordine del giorno, né gli spetta controllare se sia di interesse sindacale e del lavoro.
La convocazione è consegnata al dirigente scolastico che deve affiggerla il giorno stesso.
Se il dirigente scolastico si rifiutasse di accoglierla, la convocazione può essere presentata per fax o fonogramma, cosicché risulti la data di presentazione. L’invio con raccomandata (con avviso di ricevimento) è rischioso: non è certo, infatti, che arrivi 6 giorni prima della convocazione.
Il dirigente scolastico deve motivare per scritto l’eventuale diniego dell’assemblea. In questo caso occorre discutere con il segretario provinciale e l’ufficio legale del sindacato se il comportamento del dirigente scolastico è antisindacale. Lo stesso se il dirigente scolastico ricevuta la convocazione non raccoglie le adesioni.
Prima di convocare l’assemblea è bene controllare:
- se siano già state convocate nello stesso mese 2 assemblee in orario di lavoro per i docenti;
- se debba parteciparvi un responsabile del sindacato, che sia disponibile per la data prevista.
In quale orario
Di norma, ma non è un obbligo, l’assemblea che riguarda anche i docenti deve svolgersi alle ultime ore di lezione (art.13.4). Ma se farla all’inizio o fine delle lezioni lo decide la RSU. Il dirigente scolastico non può spostare l’orario, anche se tutte le assemblee dell’anno fossero state convocate alle prime ore.
La durata massima è di 2 ore che possono coincidere con le ore di lezione, è opportuno che coincidano, ma non è obbligatorio. Se l’assemblea è convocata dalle 8.10 alle 10.10 mentre la 2^ ora termina alle 10, gli alunni entreranno a scuola al termine dell’assemblea e non della 2^ ora di lezione. In questo caso ovviamente l’assemblea vale 2 h. ai fini del monte ore. Di questo il dirigente scolastico deve dare notizia alle famiglie.
Procedure
Vi sono 3 tipi di assemblea:
in orario di lezione
in orario di attività funzionali all’insegnamento (riunioni, corsi)
fuori orario di lavoro.
Tutti e tre tipi possono coinvolgere solo parte o tutti i lavoratori.
La procedura inizia quando la RSU (o un sindacato rappresentativo) presenta la convocazione al dirigente scolastico.
Il dirigente scolastico la affigge ed attende 48 ore perché altri sindacati (o la RSU) possano convocare l’assemblea nelle stesse ore.
Quindi il dirigente scolastico:
raccoglie le adesioni dei lavoratori
comunica alle famiglie la sospensione del servizio delle sole classi i cui docenti vanno in assemblea.
Dichiarazione di adesione
Il dirigente raccoglie le adesioni preventive all’assemblea per due motivi:
- avvisare le famiglie della classe interessata della riduzione del servizio;
- calcolare la partecipazione nel monte ore individuale.
I lavoratori che vogliono partecipare devono dichiararlo. Non vi è alcuna analogia con la adesione allo sciopero che è volontaria e non influisce sulla decisione effettiva di scioperare.
Il dirigente scolastico raccoglie le adesioni con una circolare, quando la convocazione è definitiva, cioè dopo 48 ore dall’aver affisso la prima convocazione all’albo della scuola. Nella circolare stabilisce il termine entro il quale dare l’adesione. La scadenza per il personale Ata può essere diversa perché non occorre avvisare le famiglie, né dimettere le classi, neanche se all’assemblea aderisce tutto il personale ausiliario.
Chi non lavora nelle ore di assemblea non deve dare l’adesione, anche se partecipa all’assemblea, perché
- lo fa al di fuori del suo orario di lavoro e quindi non intacca il suo monte ore
- non occorre dimettere classi.
La dichiarazione è irrevocabile perché la sospensione del servizio è comunicata alle famiglie. Il dirigente scolastico potrebbe accogliere adesioni date oltre il tempo solo se può ancora avvisare le famiglie.
Calcolo del monte ore
La dichiarazione di adesione vale come partecipazione all’assemblea per il calcolo delle 10 ore. Il dirigente scolastico non deve rilevare la presenza dei partecipanti o chiedere attestati di partecipazione. Il delegato non deve rilasciare alcuna dichiarazione su chi è presente in assemblea.
Il monte ore individuale di 10 ore annuali e la durata massima di 2 ore si riferiscono al tempo effettivo di 60 minuti e non alla unità oraria delle lezioni, che può anche essere inferiore. Se l’assemblea è convocata, ad esempio, alle prime due ore di lezione dalle 8.10 alle 10, ai fini del monte ore individuale conta 1h 50’ e non 2 h.
Il dirigente scolastico può rifiutare la partecipazione solo a chi ha superato le 10 ore. Chi partecipa ad assemblee in orario di lavoro per oltre 10 ore subisce la riduzione di stipendio per le ore eccedenti le 10.
Se un lavoratore, superate le 10 ore, partecipasse nonostante la comunicazione del dirigente scolastico che ha superato il suo monte ore, potrebbe anche essere sottoposto a procedimento disciplinare per assenza ingiustificata, senza incorrere in attività antisindacale.
Sospensione del servizio
Il dirigente scolastico sospende il servizio solo nelle classi i cui docenti partecipano all’assemblea. Può sospendere le lezioni solo se partecipano tutti i docenti in servizio durante l’assemblea. Comunica la sospensione alle famiglie.
Può farlo anche il giorno prima dell’assemblea. Non è infatti previsto, a differenza del caso dello sciopero, un termine per la comunicazione alle famiglie.
Il dirigente scolastico può fare adattamenti di orario. Ad esempio, se ad una assemblea alle ultime ore di lezione partecipa chi ha lezione alla penultima ora, ma non chi ha l’ultima, il dirigente scolastico può invertire le ore di lezione oppure può sostituire il docente che va in assemblea con uno che non vi partecipa, che è a disposizione o deve recuperare ore di permesso o è disponibile a fare ore eccedenti.
Lo stesso vale quando l’assemblea si svolge nelle prime due ore.
Nuovamente, non vi è alcuna analogia con la sostituzione di personale in sciopero che invece si configura come attività antisindacale.
norme di riferimento
- art.2 contratto collettivo nazionale quadro sui diritti sindacali 7 agosto 98
- art.13 CCNL 94-97
- art.13 CCNL biennio 2000-2001

usare i Permessi
Per svolgere la sua attività i componenti la RSU possono usare permessi sindacali orari retribuiti e non retribuiti.
Permessi retribuiti
Alla RSU spetta dal 1 gennaio 2001 un monte ore annuale (per anno scolastico) pari a 30 minuti per dipendente in servizio a tempo indeterminato. Nel calcolo si prendono in considerazione anche coloro che sono utilizzati nella scuola, ma ne sono esclusi i supplenti annuali e i docenti di religione. (art.8 contratto quadro sui diritti sindacali 7 agosto 98).
Se i dipendenti a tempo indeterminato fossero 100, alla RSU spetterebbero 3000 minuti per un anno scolastico, cioè 50 ore.
Il monte ore di quest'anno scolastico decorre dal 1 gennaio, quindi nel periodo 1 gennaio-31 agosto sono utilizzabili solo i 2/3, nel nostro esempio solo 33 ore.
Il dirigente scolastico deve comunicare alla RSU il monte ore che le spetta. La RSU può far presente eventuali errori nel calcolo.
I permessi possono essere utilizzati per
- espletare il mandato sindacale (art.23 L300/70), cioè per riunioni ed altre attività connesse al ruolo di delegato RSU, diverse da quelle previste nei punti successivi
- partecipare alle relazioni sindacali con il dirigente scolastico. Gli incontri avvengono normalmente, ma non obbligatoriamente, al di fuori dell'orario di lavoro. Ove ciò non sia possibile si possono usare i permessi.
- presenziare a convegni o congressi sindacali, in genere e senza limitazioni a quelli rappresentativi (art.10 contratto quadro diritti sindacali 7 agosto 98).
Il monte ore è una risorsa della RSU che decide come usarli per le varie attività che si prevede svolgere nell’anno. Non viene quindi diviso per 3 o 6, quanti sono i componenti la RSU, ed ognuno fa quello che crede.
Limiti
Sono previsti dei limiti alla possibilità di cumulare i permessi:
1. docente
Per assicurare la continuità didattica, un delegato docente può utilizzare permessi:
- per 12 giorni al massimo nell’intero anno scolastico
- per 5 giorni al massimo ogni bimestre.
(art.16 contratto collettivo nazionale quadro sui diritti sindacali 7 agosto 98)
Non è quindi opportuno prendere un permesso per una sola ora se non effettivamente necessario, perché viene comunque conteggiata una giornata di permesso.
Esempio: un delegato RSU docente vuol prendere il permesso il 17 novembre. Lo può fare se nei due mesi 16 settembre-17 novembre i giorni in cui di permesso sono non più di 5 giorni.
Potrebbe anche prendere 5 giorni continuativi di permesso dal 13 al 17 novembre se nei due mesi precedenti non ne ha preso alcuno.
Il docente è sostituito come nel caso degli altri permessi, con le regole valide per quel grado di scuola.
L’accordo non dice nulla sul fatto se sia possibile frazionare l’ora, ad esempio usando un permesso per un’ora e mezzo.
In ogni caso l’ora di permesso di un docente è di 60’ minuti e non coincide con l’unità oraria di lezione che può anche essere inferiore. Se fosse di 50’, un permesso per 6 unità di lezione (pari a 300 minuti) equivale a 5 ore di permesso e non 6.
personale ATA
Un delegato collaboratore scolastico o assistente può invece cumulare fino a 20 giorni di permesso senza oneri aggiuntivi, anche indiretti; quindi non è possibile sostituirlo con un supplente. I periodi in cui cumulare possono essere fino a 3 nel corso dell'anno scolastico ma devono essere separati da periodi di lavoro.
(art. 6 del contratto integrativo del 27 gennaio 1999)
Procedura
Il delegato comunica (non chiede l’autorizzazione) per scritto al dirigente scolastico la volontà di usare un permesso sindacale.
Spetta alla stessa RSU verificare come è utilizzato il permesso. Il dirigente scolastico non può chiedere quindi di presentare al rientro una certificazione, ma si limita a conteggiare le ore utilizzate.
Il dirigente non può:
- autorizzare l’uso del permesso, ma si limita a controllare il rispetto dei vincoli, previsti nei contratti, per l’utilizzo dei permessi
- richiedere una documentazione al rientro.
(art.10.6 contratto collettivo nazionale quadro sui diritti sindacali 7 agosto 98)
Se il dirigente scolastico impedisse in modo unilaterale a qualche lavoratore di fruire del permesso commetterebbe attività antisindacale. La RSU deve immediatamente prendere contatto con il sindacato per valutare se ricorrere al Giudice del lavoro.
Il contratto di scuola può regolare gli aspetti organizzativi:
- con quanto preavviso si comunica l’intenzione di usare il permesso, tenendo conto che lo statuto (art. 23 L. 300/70) prevede un preavviso di almeno 24 ore
- come garantire la funzionalità dell’attività lavorativa (art.10.6 contratto collettivo nazionale quadro sui diritti sindacali 7 agosto 98); ad esempio potrebbe escludere l’uso del permesso ad un docente nelle ore in cui è impegnato in scrutini o esami
- il calcolo delle unità di lezione in ore di permesso
Altri permessi retribuiti
Un delegato RSU può usufruire, oltre i permessi che spettano alla RSU, anche di questi tipi di permessi sindacali:
se è anche dirigente di un sindacato rappresentativo, permessi per l’attività sindacale richiesti dal sindacato (art.10 contratto collettivo nazionale quadro sui diritti sindacali 7 agosto 98)
se fa parte di organismi sindacali, permessi per le riunioni, anch'essi richiesti dal sindacato rappresentativo (art.11 contratto collettivo nazionale quadro sui diritti sindacali 7 agosto 98)
se è rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), 40 ore di permesso all'anno.
I permessi del punto 1 hanno la stessa origine dei permessi RSU (art.10 ccnq) e si possono usare entro i limiti descritti in precedenza per docenti e personale ATA.
I permessi dei punti 2 e 3, hanno origine in norme diverse e si possono usare anche superando quei limiti.
Un delegato RSU che è anche in semi-distacco sindacale non può usufruire dei permessi che spettano alla RSU, né quelli del punto 1.
Permessi non retribuiti
I componenti la RSU possono utilizzare anche permessi non retribuiti. Si tratta di una eventualità remota: l’onere sarebbe a carico del delegato, dal momento che la RSU non ha fondi propri per rimborsargli la retribuzione.
Non si possono comunque prendere permessi per un solo giorno. Devono essere almeno 8 giorni l'anno, anche consecutivi.
norme di riferimento
- art.23 e 24 L 300/70
- art.8-12 16 17 contratto collettivo nazionale quadro sui diritti sindacali 7 agosto 98

DIRITTO DI ACCESSO
Il diritto di accesso non è previsto dallo statuto, ma deriva dalla legge sulla trasparenza (art.22 e seg. L 241/90) e dal regolamento applicativo (art.9 DPR 352/92).
La RSU, ma anche il sindacato, qualunque sindacato, hanno diritto all’accesso ad atti e documenti della scuola in quanto associazione portatrice di interessi diffusi. Per esercitarlo occorre dimostrare l’interesse a conoscere quell’atto. In genere l’accesso è per atti che riguardano il rapporto di lavoro, che è l’oggetto dell’interesse del sindacato.
Il diritto di accesso è diverso dal diritto di informazione previsto dal CCNL tra le relazioni sindacali a scuola.
Nel primo caso la RSU può chiedere un qualunque atto o documento che sia stato prodotto o conservato a scuola per la attività amministrativa. Nel secondo è il dirigente scolastico che attiva una procedura, che prevede uno specifico incontro e la consegna di documentazione, e non singoli atti, su materie previste dal CCNL.
Ad esempio: con il diritto di accesso la RSU può chiedere la lettera di incarico del dirigente scolastico ad un certo lavoratore per attività retribuite con il fondo. Con il diritto di informazione la RSU riceve un prospetto riassuntivo dell’utilizzo del fondo per un esame congiunto con il dirigente scolastico.
Il diritto di accesso non limita le altre norme sulla pubblicità del consiglio di circolo/istituto (art.43 DLgs 297/94).
Il contratto di scuola può prevedere norme di attuazione del diritto di accesso.
La RSU può utilizzarlo per estendere il diritto di informazione oltre i confini previsti dal contratto. Ad esempio può chiedere di conoscere documenti riguardanti:
- le graduatorie di istituto (usate per individuare i soprannumerari)
- le graduatorie per le supplenze
- le visite fiscali (la relazione del medico fiscale non contiene notizie sanitarie, ma solo - la conferma o meno della prognosi fatta dal medico del lavoratore)
- i permessi
- la iscrizione degli alunni, per i riflessi che ha sulla formazione dell’organico.
Non può invece accedere ai documenti che riguardano ad esempio la valutazione di un alunno, a meno che non dimostri che vi è un interesse del sindacato.
Per esercitarlo occorre seguire lo stesso iter previsto per chi esercita l’accesso per un interesse personale.

I DIRITTI NEL contratto di scuola
I modi concreti in cui esercitare i diritti sindacali devono essere definiti attraverso il contratto di scuola. (art.6.3 d) CCNL) Li abbiamo esaminati nei paragrafi precedenti.
Fino ad ora questi aspetti sono stati regolati da un contratto provinciale, che può essere preso come riferimento per il contratto di scuola. Il contratto provinciale continua a regolare la durata delle assemblee territoriali.
Il contratto di scuola deve regolare l’esercizio dei diritti sindacali esercitati sia dalla RSU che dai sindacati rappresentativi o no a seconda dei casi.
Il contratto di scuola non può estendere i diritti sindacali a soggetti che non ne hanno diritto perché non rappresentativi, perché vi è un vincolo di legge e di contratto nazionale.
Ad esempio non può portare a 12 il monte ore annuale di partecipazione ad assemblee in orario di lavoro o riconoscere il diritto di convocare l’assemblea a Cobas perché non è un sindacato rappresentativo.


ACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE del 7 agosto 1998

INDICE

Art. 1 Obiettivi e finalità

PARTE PRIMA
MODALITA' DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

Art. 2 Ambito ed iniziativa per la costituzione
Art. 3 Costituzione delle RSU
Art. 4 Numero dei componenti
Art. 5 Compiti e funzioni
Art. 6 Diritti, permessi, libertà sindacali e tutele
Art. 7 Durata e sostituzione nell'incarico
Art. 8 Decisioni
Art. 9 Incompatibilità
Art.10 Clausola di salvaguardia
Art.11 Norma transitoria
Art.12 Adempimenti dell'ARAN
Art.13 Norma finale

PARTE SECONDA
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ELEZIONE DELLA RSU

Art. 1 Modalità per indire le elezioni
Art. 2 Quoziente necessario per la validità delle elezioni
Art. 3 Elettorato attivo e passivo
Art. 4 Presentazione delle liste
Art. 5 Commissione elettorale
Art. 6 Compiti della Commissione elettorale
Art. 7 Scrutatori
Art. 8 Segretezza del voto
Art. 9 Schede elettorali
Art.10 Preferenze
Art.11 Modalità della votazione
Art.12 Composizione del Seggio elettorale
Art.13 Attrezzatura del seggio elettorale
Art.14 Riconoscimento degli elettori
Art.15 Certificazione della votazione
Art.16 Operazioni di scrutinio
Art.17 Attribuzione dei seggi
Art.18 Ricorsi alla Commissione Elettorale
Art.19 Comitato dei Garanti
Art.20 Comunicazione della nomina dei componenti della RSU

ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITA'

1. Le parti con il presente accordo intendono dare attuazione all'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29 - recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale.

2. A tal fine il presente accordo è strutturato in due parti: la prima diretta a regolare le modalità di costituzione e funzionamento dei predetti organismi; la seconda recante il regolamento elettorale.

3. La dizione "amministrazioni, aziende ed enti " usata per indicare i luoghi di lavoro ove possono essere costituite le rappresentanze sindacali unitarie, dopo l'art.1 sarà sostituita dal termine "amministrazioni" . Le "sedi o strutture periferiche" delle medesime individuate dai contratti collettivi nazionali come livelli decentrati di contrattazione collettiva sono indicate dopo l'art.1 con la dizione "strutture amministrative interessate". Le "associazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art.47 bis del d.lgs.29/1993" sono indicate come "associazioni sindacali rappresentative".

4. Nel testo del presente accordo ove sono indicati gli articoli del decreto legislativo del 3 febbraio 1993 n.29, essi sono quelli modificati, integrati o sostituiti dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs.31 marzo 1998, n. 80. Il testo unificato del d.lgs. 29/1993 è stato ripubblicato nella G.U. n.98/L del 25 maggio 1998. Pertanto la dizione "d.lgs.29/1993" è riferita al nuovo testo.

5. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale sono indicate come RSU.

6. Il regolamento di cui alla seconda parte ha propria numerazione degli articoli.

7. Il CCNL quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonchè delle altre prerogative sindacali stipulato il........, nel testo è indicato come "CCNL quadro del..........)

PARTE PRIMA
MODALITA' DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

ART. 2 - AMBITO ED INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE

1. Le associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto o abbiano formalmente aderito al presente accordo possono promuovere la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie nelle Amministrazioni che occupino più di 15 dipendenti. Nel caso di amministrazioni con pluralità di sedi o strutture periferiche, i predetti organismi possono, altresì, essere promossi dalle stesse associazioni anche presso le sedi individuate dai contratti o accordi collettivi nazionali come livelli di contrattazione collettiva integrativa.

2. Oltre alle associazioni sindacali di cui al comma 1, possono presentare liste per l'elezione delle RSU anche altre organizzazioni sindacali, purché costituite in associazione con proprio statuto e aderenti al presente accordo.

3. Nella prima applicazione del presente accordo l'iniziativa deve essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle Associazioni sindacali dei commi precedenti, entro il 30/9/1998, la presentazione delle liste deve avvenire il 20/10/1998 e la commissione elettorale costituita entro il 15/10/1998. Per i successivi adempimenti si seguono le normali cadenze previste nel regolamento di cui alla parte seconda. Le elezioni dovranno avvenire contestualmente nell'intero comparto nelle date indicate nel calendario allegato, di norma in una sola giornata, salvo che particolari situazioni organizzative non richiedano il prolungamento delle operazioni di voto anche nella giornata successiva. In prima applicazione del presente accordo, l'adesione da parte delle associazioni sindacali rappresentative non affiliate alle confederazioni sottoscrittrici, deve avvenire entro il 30/9/1998 ed è comunicata all'Aran che ne rilascia certificazione. Le associazioni affiliate a confederazioni che non hanno sottoscritto il presente accordo, possono aderire all'accordo di comparto di cui al comma 4 con le medesime procedure di attestazione. Le organizzazioni sindacali del comma 2 che non rientrino in nessuna delle precedenti fattispecie allegheranno la formale adesione al presente accordo all'atto della presentazione della lista, dandone mera comunicazione per conoscenza all'ARAN.

4. Entro cinque giorni dalla stipulazione del presente accordo, le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative ad esso aderenti in quanto affiliate alle confederazioni firmatarie e le altre organizzazioni sindacali di categoria rappresentative possono chiedere per iscritto all'ARAN di avviare trattative per regolamentare mediante appositi accordi eventuali integrazioni e modifiche sugli aspetti indicati nel comma 6 al fine di facilitare la costituzione delle RSU nei rispettivi comparti. Nella provincia autonoma di Bolzano e nelle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, il presente accordo può essere integrato con un accordo stipulato da soggetti abilitati alle trattative nelle sedi locali ai sensi dell'art. 44, comma 7 del d.lgs. 80/1998.

5. Gli aspetti eventualmente da integrare o modificare con gli accordi di comparto riguardano i seguenti punti:

a) la costituzione o particolari forme organizzative delle RSU che assicurino a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale, anche prevedendo la costituzione di un'unica rappresentanza per i dipendenti di diverse unità, nel caso di amministrazioni che occupino sino a 15 dipendenti;
b) la eventuale costituzione di organismi di coordinamento tra le RSU ;

c) le modalità applicative per garantire una adeguata presenza negli organismi della RSU alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo di comparto sia prevista una distinta disciplina, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali;

d) l'adattamento alle obiettive esigenze organizzative del comparto della quantità dei rappresentanti nonchè delle sedi ove eleggere le RSU, tenuto conto anche delle problematiche connesse al d.lgs.626\1994, in misura comunque compatibile con quanto stabilito dalla legge 300/1970.

ART. 3 - COSTITUZIONE DELLE RSU

1. Alla costituzione delle RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti.

2. Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza di genere nonché una puntuale applicazione delle norme antidiscriminatorie .

ART. 4 - NUMERO DEI COMPONENTI

1. Il numero dei componenti le RSU non potrà essere inferiore a :

a) tre componenti nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;
b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. a), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;

c) tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3000.

ART. 5 - COMPITI E FUNZIONI

1. Le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti.

2. Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 47, comma 2 del d.lgs. 29/1993, i CCNL di comparto possono disciplinare le modalità con le quali la RSU può esercitare in via esclusiva i diritti di informazione e partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali dall'art.10 del d.lgs.29/1993 o da altre disposizioni di legge o contratto collettivo.

3. Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL. di comparto.

4. In favore delle RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti diritti:

a) diritto ai permessi retribuiti ;
b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. ... del CCNL quadro del .......;

c) diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori ;

d) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.

ART. 6 - DIRITTI, PERMESSI, LIBERTA' SINDACALI E TUTELE

1. Le associazioni sindacali rappresentative restano esclusive intestatarie dei distacchi sindacali previsti dai vigenti accordi. Il contingente dei permessi retribuiti di cui all'art. 44, comma 1, lett. f) del d.lgs 80/1998, spetta alle medesime associazioni sindacali ed alle RSU ed è tra di loro ripartito, a decorrere dal 1 gennaio 1999, ai sensi degli artt. art. 9 del CCNL quadro sui distacchi e permessi stipulato il........

2. In favore delle associazioni sindacali rappresentative sono, pertanto, fatti salvi, complessivamente, i seguenti diritti:

a) diritto ai distacchi ed aspettative sindacali;

b) diritto ai permessi retribuiti;

c) diritto ai permessi retribuiti di cui all'art. 11 del CCNL quadro del ..........;

d) diritto ai permessi non retribuiti;

e) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro;

f) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.

ART. 7 - DURATA E SOSTITUZIONE NELL'INCARICO

1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità.

2. In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

3. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

4. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU e di esse va data comunicazione al servizio di gestione del personale, contestualmente al nominativo del subentrante, e ai lavoratori, mediante affissione all'albo delle comunicazioni intercorse con le medesime.

ART. 8 - DECISIONI

1. Le decisioni relative all'attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti.

2. Le decisioni relative all'attività negoziale sono assunte dalla RSU e dai rappresentanti delle associazioni sindacali firmatarie del relativo CCNL in base a criteri previsti in sede di contratti collettivi nazionali di comparto.

ART. 9 - INCOMPATIBILITA'

1. La carica di componente della RSU é incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono quelle previste dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU.

ART. 10 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Le associazioni sindacali di cui all'art. 2 commi 1 e 2, si impegnano a partecipare alla elezione della RSU, rinunciando formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell'art. 19 della legge 300/1970.

2. Le associazioni sindacali del comma 1, possono comunque conservare o costituire terminali di tipo associativo nelle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, dandone comunicazione alle stesse. I componenti usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle associazioni e conservano le tutele e prerogative proprie dei dirigenti sindacali.

3. Le associazioni sindacali rappresentative che non abbiano aderito al presente accordo conservano le rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 29/1993, comma 2, con tutte le loro prerogative.

ART. 11 - NORMA TRANSITORIA

1. In via transitoria, le RSU, anche se scadute nel 1998, restano comunque in carica fino all'insediamento dei nuovi organismi.

ART. 12 - ADEMPIMENTI DELL'ARAN

1. Entro dieci giorni dalla stipulazione del presente accordo, l'ARAN fornirà alle pubbliche amministrazioni dei vari comparti idonee istruzioni sugli aspetti organizzativi di competenza di queste (locali, materiale, sicurezza dei locali dove si sono svolte le elezioni etc.) al fine di rendere possibile il regolare svolgimento delle elezioni.

2. Al fine di consentire una corretta rilevazione dei dati elettorali necessari all'ARAN per l'accertamento della rappresentatività a livello nazionale delle associazioni sindacali, nonché per ottenere una omogenea documentazione è allegata al presente accordo il fac simile del verbale riassuntivi delle votazioni che dovrà essere compilati in modo da soddisfare le esigenze informatiche della rilevazione di competenza dell'ARAN.

3. Le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere all'ARAN il verbale riassuntivo di cui al comma 2 entro cinque giorni dal ricevimento via fax o altro mezzo telematico e successivamente con nota scritta.

ART. 13 - NORMA FINALE

1. In caso di sopravvenienza di una disciplina legislativa sulla materia del presente accordo, le parti si incontreranno per adeguarlo alle nuove disposizioni.

PARTE SECONDA
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ELEZIONE DELLA RSU

ART. 1 - MODALITA' PER INDIRE LE ELEZIONI

1. Con cadenza triennale , almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle RSU di cui al presente accordo, le associazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente, assumono l'iniziativa per indire le elezioni per il loro rinnovo concordando con l'Aran le date per lo svolgimento delle elezioni con apposito calendario. Le associazioni sindacali citate ne danno comunicazione al personale interessato mediante affissione nell'apposito albo dell'Amministrazione, cui viene parimenti inviata comunicazione. Analoga prerogativa compete alla RSU in scadenza di mandato.

2. I termini per la presentazione delle liste e per la istituzione della Commissione elettorale sono fissati con l'accordo di cui al comma 1. L'orario di scadenza per la presentazione delle liste è coincidente con l'orario di chiusura degli uffici abilitati alla ricezione delle liste.

3. Le RSU che decadono nel corso del triennio sono rielette su iniziativa delle associazioni sindacali rappresentative nei termini concordati con l'amministrazione a livello locale. Esse restano in carica sino alla rielezione delle RSU di cui al comma 1.

ART. 2 - QUOZIENTE NECESSARIO PER LA VALIDITA' DELLE ELEZIONI

1. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente regolamento nonchè le pubbliche amministrazioni favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.

2. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. Qualora non si raggiunga il quorum anche nelle seconde elezioni, l'intera procedura sarà attivabile nei successivi 90 giorni.

ART. 3 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1. Hanno diritto a votare tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza nell'amministrazione, alla data delle elezioni ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo . Limitatamente al comparto Scuola hanno diritto a votare i dipendenti a tempo determinato con incarico annuale.

2. Sono eleggibili i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all'art. 4, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia tempo pieno che parziale.

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE LISTE

1. All'elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:

a) associazioni sindacali rappresentative indicate nella tabella all.... al CCNL quadro di cui all'art. 1, comma... che abbiano sottoscritto o aderito formalmente al presente accordo;

b) altre associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo, purché abbiano aderito al presente accordo ed applichino le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n.146.

2. Per la presentazione delle liste alle associazioni di cui al comma 1 è richiesto un numero di firme di lavoratori dipendenti nell'amministrazione non inferiore al 2% del totale dei dipendenti nelle amministrazioni fino a 2.000 dipendenti e dell' 1% o comunque non superiore a 200 in quelle di maggiore dimensione . Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta.

3. Non possono presentare proprie liste le organizzazioni sindacali affiliate a quelle rappresentative del comma 1, lett. a). Non possono essere, altresì, presentate liste congiunte da parte di più organizzazioni sindacali rappresentative o non rappresentative salvo il caso che esse non versino nell'ipotesi del comma 1 lett. b) avendo costituito un nuovo soggetto sindacale.

4. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i membri della commissione elettorale.

5. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante questo divieto un candidato risulti compreso in più di una lista, la commissione elettorale di cui all'art. 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle stesse, inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle liste, pena l'esclusione della competizione elettorale.

6. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere.

7. Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata. I presentatori delle liste garantiscono sull'autenticità delle firme apposte sulle stesse dai lavoratori

ART. 5 - COMMISSIONE ELETTORALE

1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole amministrazioni sede di votazione viene costituita una commissione elettorale entro dieci giorni dall'annuncio di cui all'art. 1 del presente regolamento.

2. Per la composizione della stessa, le associazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 1 presentatrici di lista potranno designare un lavoratore dipendente dell'amministrazione che all'atto dell'accettazione dichiarerà di non volersi candidare. I componenti sono incrementati con quelli delle liste presentate successivamente tra il decimo ed il quindicesimo giorno.

3. Nel caso in cui la commissione elettorale risulti composta da un numero di membri inferiore a tre, le associazioni di cui al comma 2 designano un componente aggiuntivo.

ART. 6 - COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

1. La commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine cronologico:

elezione del presidente;
acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell'elenco generale degli elettori;
ricevimento delle liste elettorali;
verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l'ammissibilità delle stesse;
esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature;
definizione dei seggi con l'attribuzione dei relativi elettori;
distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori;
organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati;
compilazione dei verbali;
comunicazione dei risultati ai lavoratori, all'associazione datoriale e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
trasmissione dei verbali e degli atti all' amministrazione per la debita conservazione e la trasmissione all'ARAN.
2. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui all' art. 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

ART. 7 - SCRUTATORI

1. E' in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ogni seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.

2. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le quarantotto ore che precedono l'inizio delle votazioni.

3. Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato

ART. 8 - SEGRETEZZA DEL VOTO

1. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

ART. 9 - SCHEDE ELETTORALI

1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.

2. In caso di contemporaneità della presentazione, l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.

3. Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti del seggio. La loro preparazione e la successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.

4. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente o da un altro componente il seggio elettorale.

5. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.

6. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

ART. 10 - PREFERENZE

1. L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. In caso di amministrazioni con più di 200 dipendenti, è consentito esprimere preferenza a favore di due candidati della stessa lista.

2. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore scrivendo il nome del candidato preferito nell'apposito spazio sulla scheda. Per le amministrazioni fino a 200 dipendenti, la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati. Per le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore le liste dovranno essere affisse all'entrata del seggio. L'indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.

3. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

ART. 11 - MODALITA' DELLA VOTAZIONE

1. Il luogo della votazione sarà stabilito dalla Commissione elettorale, previo accordo con l'Amministrazione interessata, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto.

2. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto, garantendo, di norma la contestualità delle operazioni di voto.

3. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo di cui all'art. 1, comma 1 del presente regolamento, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

ART. 12 - COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE

1. Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all'art. 7 e da un presidente, nominato dalla Commissione elettorale. Nel caso in cui sia presentata una sola lista la commissione elettorale provvede d' ufficio alla nomina di un secondo scrutatore

ART. 13 - ATTREZZATURA DEL SEGGIO ELETTORALE

1. A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di una urna elettorale, idonea ad una regolare votazione chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.

2. Il seggio deve, inoltre, poter predisporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.

ART. 14 - RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI

1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

ART. 15 - CERTIFICAZIONE DELLA VOTAZIONE

1. Nell'elenco di cui all'art.13, comma 2, a fianco del nome dell'elettore, sarà apposta la firma dell'elettore stesso a conferma della partecipazione al voto.

ART. 16 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi, in un giorno stabilito per tutte le amministrazioni con l'accordo dell'art. 1, comma 1, del presente regolamento.

2. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio consegnerà il verbale dello scrutinio stesso - nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni - (unitamente al residuo materiale della votazione) alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale da lui sottoscritto e controfirmato da due scrutatori.

3. La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma 2, provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e l'Amministrazione, in modo da garantirne la integrità per almeno tre mesi. Il verbale finale dovrà essere redatto in conformità del fac -simile di cui all'art. 12 - parte I del presente accordo.

4. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della amministrazione. I verbali saranno conservati dalla RSU e dalla amministrazione.

ART. 17 - ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

1. Il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.

2. Nell'ambito delle liste che avranno conseguito i voti, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti di preferenza vale l'ordine all'interno della lista.

3. I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il numero dei votanti per il numero dei seggi previsti e successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti.

ART. 18 - RICORSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.

2. Trascorsi cinque giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi e la Commissione ne da atto nel verbale.

3. Ove invece siano stati presentati reclami nei termini, la Commissione provvede al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale la conclusione alla quale è pervenuta.

4. Copia del verbale di cui al comma 3 e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle Associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente nonché all'amministrazione ai sensi dall'art. 6, comma 1, ultimo punto.

ART. 19 - COMITATO DEI GARANTI

1.Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito comitato dei garanti.

2. Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un componente designato da ciascuna delle associazioni presentatrici di liste interessate al ricorso, da un funzionario dell'amministrazione dove si è svolta la votazione ed è presieduto dal Direttore dell'ULPMO o da un suo delegato.

3. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.

ART. 20 - COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA RSU

1. Copia del verbale della Commissione elettorale, debitamente sottoscritto dal Presidente del seggio e controfirmato da due scrutatori, sarà trasmesso all' ARAN a cura della Amministrazione ai fini della rilevazione dei dati elettorali necessari all'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 47 bis del d.lgs. 29/1993.

2. Le parti concordano che al fine di una corretta rilevazione dei voti per l'accertamento della rappresentatività nel caso in cui le associaioni sindacali rappresentative siano costituite da federazioni di più sigle, la lista deve essere intestata unicamente alla federazione rappresentativa e non alle singole sigle che la compongono.


Le controversie di lavoro individuali, plurime e collettive

Che cos'è una controversia di lavoro?
L'oggetto della controversia
La conciliazione
Cessazione del rapporto di lavoro
Risoluzione del rapporto di lavoro
Divieto di licenziamento
Licenziamento





Febbraio 2001 -L’impugnativa del lodo arbitrale previsto dai contratti collettivi - un'approfondimento di Massimo Pallini - 1. La riforma del 1998.- 2. L’invalidità del lodo a causa dei vizi della volontà negoziale. - 3. I vizi del merito del lodo: violazione di legge e dei contratti collettivi. - 4. Errori in procedendo. - 5. I motivi di impugnativa previsti dai contratti collettivi e dal compromesso. - 6. La natura del giudizio di impugnazione.

29 marzo 2001 - Legge n. 134 del 29 Marzo 2001 - "Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti" - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2001

2 febbraio 2001 - CIRCOLARE N. 19/2001 - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Cessata operatività dell’art. 59 bis del d.leg.vo n. 29/93 per effetto dell’entrata in vigore della disciplina collettiva in materia di conciliazione ed arbitrato (CCNL del 23 gennaio 2001).

30 gennaio 2001- CIRCOLARE N. 18/2001 - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Prime immediate indicazioni operative per lo svolgimento dei compiti assegnati alle Direzioni regionali del lavoro in funzione di "camere arbitrali stabili" – Contratto collettivo nazionale quadro del 23 gennaio 2001 in materia di procedure di conciliazione ed arbitrato delle controversie individuali di lavoro pubblico contrattualizzato

29 ottobre 1998 - Decreto legislativo n. 387/98 "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80." pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 1998













Che cos'è una controversia di lavoro?

È un contrasto sorto tra lavoratore e datore di lavoro in merito ad alcuni aspetti del loro rapporto di lavoro in corso oppure già cessato.

Le controversie si suddividono in:

individuali           che riguardano i diritti di un singolo lavoratore
plurime                che riguardano i diritti individuali di più lavoratori
collettive             che riguardano i diritti generali dei lavoratori


 L'oggetto della controversia

Il disaccordo può riguardare:

Aspetti economici           differenze retributive, trattamento di fine rapporto, pagamento o meno del lavoro straordinario ecc.
Aspetti normativi            previsti dai contratti collettivi di lavoro mansioni, licenziamento illegittimo, avanzamenti di carriera ecc.


 LA CONCILIAZIONE

  TENTATIVO OBBLIGATORIO DI  CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO

Relativamente alle controversie individuali e plurime, la legge prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione, configurandolo come condizione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziaria. Quest’ultima, cioè, deve essere necessariamente preceduta dal tentativo di conciliazione il cui mancato preventivo svolgimento, rilevabile d’ufficio dal giudice, comporta la sospensione del giudizio e l’assegnazione di un termine alle parti per il relativo espletamento.

Le modalità di espletamento del tentativo sono diverse a seconda che si tratti di controversia insorta nel settore del lavoro privato ovvero in quello del lavoro alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione.



Controversie di lavoro privato

Il tentativo obbligatorio di conciliazione è esperibile:

o in sede sindacale (nelle forme previste dalla contrattazione collettiva) – art. 411 cpc;
o in sede amministrativa – art. 410 cpc.
Termine per l’espletamento: 60 giorni dalla presentazione della richiesta; decorso tale termine la domanda giudiziaria diviene, comunque, procedibile.

Il tentativo in sede amministrativa si svolge presso le Direzioni Provinciali del lavoro che sono uffici periferici del Ministero del lavoro ubicati in ogni capoluogo di provincia. La controversia viene trattata dalla Commissione provinciale di conciliazione prevista dall’art. 410 cpc. La Commissione di conciliazione è composta da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro ed è presieduta dal Direttore dell’ufficio o da un suo delegato.

Procedura

Il lavoratore o il datore di lavoro che opti per lo svolgimento in sede amministrativa, presenterà richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione alla Commissione Provinciale di Conciliazione (da individuarsi secondo i criteri fissati dall’art. 413 cpc) che provvederà a convocare le parti per l’esame della controversia.

  Se la conciliazione non riesce, il verbale deve indicare le ragioni del mancato accordo. Delle risultanze del verbale il giudice, nell’eventuale successivo giudizio, tiene conto ai fini del regolamento delle spese processuali.



Controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Il tentativo obbligatorio di conciliazione riguarda (art. 68 d. leg.vo n. 29/1993) le controversie attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario (e cioè quelle relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998 – art. 45, comma 17, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80).

Il tentativo è esperibile:

o in sede sindacale (secondo le procedure previste dai contratti collettivi) – art. 69 d. leg.vo n. 29/1993
o in sede amministrativa – art. 69 bis d. leg.vo n. 29/1993.
Termine per l’espletamento del tentativo: 90 giorni dalla promozione; decorso tale termine la domanda giudiziaria diviene, comunque, procedibile.

 Il tentativo in sede amministrativa si svolge davanti ad un Collegio di conciliazione che, non essendo (diversamente dalla Commissione prevista dall’art. 410 cpc) un organo permanente, viene costituito presso la Direzione provinciale del lavoro competente con specifico riferimento a ciascuna singola controversia. Il Collegio di conciliazione è composto da tre membri:

il direttore della Direzione provinciale del lavoro, o un suo delegato che lo presiede;
un rappresentante nominato dal lavoratore;
un rappresentante nominato dall’amministrazione.
Procedura

Per promuovere il tentativo il lavoratore deve consegnare o spedire mediante raccomandata con avviso di ricevimento la relativa richiesta di espletamento alla Direzione provinciale del lavoro competente. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita, a cura dello stesso lavoratore, all’Amministrazione di appartenenza.

La richiesta deve precisare:

l’amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il lavoratore è addetto;
il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura;
l’esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa;
la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione o la delega per la nomina medesima ad un’organizzazione sindacale.
L’amministrazione è tenuta a depositare (entro il termine non perentorio di trenta giorni dal ricevimento della copia della richiesta) le proprie osservazioni e, contestualmente, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio. Nei dieci giorni successivi al deposito il Presidente fissa la comparizione delle parti.

Se la conciliazione non riesce, il Collegio formula a maggioranza una proposta per la bonaria definizione della controversia. In caso di mancata accettazione ad opera delle parti, i termini della proposta sono riassunti nel verbale insieme con le valutazioni rispettivamente espresse dalle parti. Nell’eventuale successivo giudizio, il comportamento tenuto dalle parti durante l’infruttuoso svolgimento del tentativo di conciliazione è valutato dal giudice ai fini del regolamento delle spese processuali.

Se la conciliazione riesce viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti del collegio di conciliazione. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo. Le rinunce eventualmente effettuate dal lavoratore mediante la conclusione della conciliazione sono inoppugnabili (art. 69 bis, comma 5, d. leg.vo n. 29/1993).



 Cessazione del rapporto di lavoro

La maggior parte delle controversie individuali di lavoro riguardano la CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO che può avvenire per:

Estinzione             Scadenza del termine contrattuale - Compimento dell’opera oggetto del contratto
Risoluzione          Mutuo consenso (art.1372 C.C.);
  Impossibilità sopravvenuta di eseguire la prestazione per cause di forza   maggiore (art.1463 C.C.);
  Inadempimento di uno o entrambi i contraenti (art.2119 C.C.);
  Recesso  unilaterale  (art. 2118 C.C.).
Scioglimento       Morte del lavoratore; cessazione totale dell’impresa
Evoluzione della normativa sui licenziamenti individuali

Il R.D.L. n. 1825 del 13.11.1924 e l’art. 2188 del C.C. non ponevano limiti alla facoltà di licenziamento;

Il Codice Civile del 1942, consentiva a ciascuno dei contraenti di recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato senza fornire alcuna motivazione (AD NUTUM) con l’unico vincolo del preavviso. Tale obbligo veniva meno qualora si fosse verificata una giusta causa che non consentisse la prosecuzione anche provvisoria del rapporto" (c.d. GIUSTA CAUSA – art. 2119 C.C.)

In attuazione al comma 1 dell’art. 4 della Costituzione (diritto al lavoro) I vari contratti collettivi hanno via via introdotto tutta una serie di limitazioni. L’accordo interconfederale (Confindustria/CGIL-CISL-UIL) del 20.4.1965 introduce la possibilità, per il lavoratore licenziato, di attivare una procedura conciliativa intersindacale, ovvero la costituzione di un collegio arbitrale;

Con il D.P.R. n. 1011 del 14.7.1960 è stato introdotto l’obbligo di motivare il licenziamento con un giustificato motivo pena la corresponsione di una determinata somma quale indennità accessoria all’indennità di anzianità;

Con la sentenza n. 45 del 9.6.1965, la Corte Costituzionale, pur ammettendo la legittimità del licenziamento "ad nutum", invitava il legislatore ad assicurare gli "opportuni temperamenti" ai licenziamenti;

Con la Legge n. 604 del 15.7.1966 viene introdotto il principio della giustificazione obiettiva del potere di recesso dell’imprenditore (con più di 35 dipendenti) dichiarando illegittimo il licenziamento non sorretto da giusta causa o da giustificato motivo (Tutela obbligatoria e non reale: riassunzione o pagamento a scelta del lavoratore da 5 a 12 mensilità),

L’Art. 18 della Legge 300 del 20.5.1970 (Statuto dei Lavoratori) stabilisce che in caso di licenziamento illegittimo perchè non sorretto da giusta causa o giustificato motivo, il lavoratore ha diritto alla reintegrazione sul posto di lavoro (Stabilità reale);

La Legge 108/90, modifica in parte l’Art. 18 della Legge 300/70 e la Legge 604/66 introducendo una nuova disciplina del licenziamento individuale, estendendo la tutela reale anche ai soggetti dipendenti di datori di lavoro non imprenditori con più di 15 addetti (5 se agricoli) nella singola unità produttiva ed introducendo la tutela obbligatoria per I dipendenti di datori di lavoro con meno di 15 addetti.



 Risoluzione del rapporto di lavoro

Mutuo Consenso

Si ha quando i due contraenti si accordano per porre fine al rapporto di lavoro (risoluzione consensuale). E’ necessario che il lavoratore espliciti la propria volontà a risolvere il rapporto di lavoro, non bastando un semplice comportamento acquiescente o concludente. Al lavoratore spetta il T.F.R. e l’indennità sostitutiva di preavviso.
Impossibilità Sopravvenuta

L’impossibilità sopravvenuta della prestazione deve essere definitiva e totale e non dipendente da cause imputabili ad uno dei contraenti. I fatti possono riguardare sia il datore di lavoro quando si ha una cessazione oggettiva dell’impresa per causa di forza maggiore (es. catastrofe naturale, incendio, requisizione, ecc.) o il prestatore di lavoro quando l’impossibilità, anche se parziale o temporanea, sia tale da far venir meno l’interesse del datore di lavoro in relazione alle effettive esigenze aziendali (es. Custodia cautelare, ecc.). Ai sensi dell’Art. 2119 del Codice Civile sia il fallimento dell’imprenditore che la liquidazione coatta amministrativa non costituiscono causa di risoluzione, ma possono costituire un giustificato motivo oggettivo di licen ziamento.
Recesso unilaterale

Dimissioni: volontà del lavoratore che non è soggetta ad alcuna limitazione salvo casi eccezionali (es. conduttori di generatori a vapore, ecc.)
Licenziamento: volontà del datore di lavoro di risolvere il rapporto di lavoro purchè sia sorretta da giusta causa o giustificato motivo.

Inadempimento dei contraenti (giusta causa)

Secondo l’art. 2119 del Codice Civile "ciascuno dei contraendi può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (giusta causa). Nel concetto di giusta causa rientrano quei fatti connessi ad ambo le parti (per la Cassazione anche non pertinenti all’attività lavorativa) che, per la loro gravità, abbiano fatto venir meno il rapporto fiduciario (es. Il lavoratore che violi l’obbligo di fedeltà, di diligenza, ecc. o il datore di lavoro che non conceda le ferie, la retribuzione, ecc.)
Recesso "ad nutum"

Lavoratori con patto di prova di durata non superiore al semestre;
Lavoratori domestici;
Dirigenti;
Lavoratori in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o che comunque abbiano superato i 65 anni.


 Divieto di licenziamento

Salvo che per giusta causa, cessata attività aziendale o per scadenza del termine, i licenziamenti sono vietati nei seguenti casi:

Matrimonio della lavoratrice
(art. 1, legge 9.1.63, n. 7)

Dal giorno delle pubblicazioni del matrimonio ad un anno dopo la sua celebrazione.In caso di dimissioni, le stesse sono nulle se non confermate presso la Direzione Provinciale del Lavoro
Gravidanza e puerperio
(art. 2 legge 30.12.71, n. 1204)

Dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del neonato
Infortunio o malattia
(art. 2110 del Codice Civile)

Per tutto il periodo previsto dalle leggi o dai contratti in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.In caso di malattia generica il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per il periodo di comporto. Se il licenziamento avviene durante il periodo di preavviso, questo rimane sospeso fino alla guarigione (Cassazione del 22.4.77 n. 1523)
Servizio di leva
(DPR n. 237/64 – DLCPS n.303/46)

Il lavoratore, che sia alle dipendenze del datore di lavoro da almeno 3 mesi, e che sia chiamato in servizio di leva, ha diritto alla conservazione del posto fino al 30° giorno successivo al congedo.
Richiamo alle armi
(artt. 2110-2111 C.C. – legge n.370/55)

Il lavoratore richiamato alle armi ha diritto alla conservazione del posto e non può essere licenziato prima che siano trascorsi tre mesi dalla ripresa dell’occupazione
Cariche sindacali
(artt. 18 e 22 della legge n. 300/70)

In caso di nomina a membro di Commissione interna o a dirigente aziendale (R.S.A. /R.S.U.), il lavoratore non può essere licenziato o trasferito.
Pubbliche funzioni
(art. 51 della Costituzione)

Il lavoratore eletto a svolgere pubbliche funzioni ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Sciopero
(art. 1 lege n. 300/70)

Lo statuto dei lavoratori vieta espressamente il licenziamento di coloro che partecipano ad azioni di sciopero.


 Licenziamento

GIUSTIFICATO MOTIVO

Oggettivo
(art. 3, legge n. 604/66)

Quando si riferisce a cause che mutano l’andamento dell’azienda a tal punto da rendere incompatibile l’utilizzo del personale divenuto superfluo anche in altre mansioni equivalenti a quelle proprie (fungibilità). L’onere della prova spetta al datore di lavoro
Soggettivo
(art. 3, legge n. 604/66)

Allorquando si configura un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore. Rispetto alla giusta causa, in questo caso, l’inosservanza dei doveri, da parte del lavoratore deve configurarsi come notevole altrimenti si fa ricorso alle sanzioni disciplinari.


LICENZIAMENTI INDIVIDUALI

Procedura

1)   Forma scritta del licenziamento

2)   Il lavoratore può chiedere entro 15 giorni  i motivi

3)   Il datore di lavoro deve rispondere entro 7 giorni
      ( se si tratta di licenziamento disciplinare, occorre seguire la procedura di  cui all'art.7 S.L. )

4)   Il licenziamento deve essere impugnato entro sessanta giorni

Prima ipotesi

Imprenditore e non imprenditore che occupa più di 15 dipendenti oppure più di 5 se agricolo in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo
Seconda  ipotesi

Imprenditore e non imprenditore che occupa più di 15 dipendenti oppure più di 5 se agricolo nello stesso comune anche in unità produttive più piccole.
Terza ipotesi

Datore di lavoro imprenditore o non imprenditore che occupa più di 60 dipendenti ovunque siano.
Conseguenze

Se il Giudice ritiene ingiustificato il licenziamento o nullo per motivi discriminatori:

reintegrazione o risarcimento del danno (minimo 5 mensilità);

il lavoratore può rinunciare alla reintegrazione e chiedere al datore di lavoro il pagamento di una indennità risarcitoria di 15 mensilità;

se il datore di lavoro invita il dipendente a riprendere il servizio e questi non risponde entro 30 giorni, il rapporto si risolve.

Quarta  ipotesi

Datori di lavoro privati, imprenditori non agricoli e non imprenditori, enti pubblici, che occupano fino a 15 dipendenti per ogni unità produttiva. Imprenditori agricoli che occupano fino a 5 dipendenti.
Quinta  ipotesi

Datore di lavoro imprenditore o non imprenditore che occupa fino a 60 dipendenti ovunque siano.
Conseguenze

1)    Il ricorso avanti al Pretore del lavoro deve essere preceduto dalla richiesta di conciliazione avanzata secondo le procedure          previste dai contratti collettivi ovvero dagli artt. 410 e 411 del Codice di procedura civile. In assenza la domanda è
       improcedibile.

2)   Se il tentativo di conciliazione fallisce, ciascuna parte può promuovere entro venti giorni il deferimento della controversia a         un collegio arbitrale.

Se il Pretore ritiene ingiustificato il licenziamento:

riassunzione entro tre giorni oppure risarcimento del danno compreso tra un minimo di  2.5 mensilità e  un massimo di :

a)   6 mensilità, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio, al
      comportamento e alle condizioni delle parti;

b)  10 mensilità, se l'anzianità è superiore a 10 anni e il datore di lavoro occupa più di 15 dipendenti;

c)  14 mensilità se l'anzianità é superiore a 20 anni e il datore di lavoro occupa più di 15 dipendenti.

LA LEGGE NON SI APPLICA

    a)  ai rapporti di lavoro domestico

    b)  ai datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale,ecc.

    c)  ai lavoratori ultrasessantenni, in possesso dei requisiti pensionistici, se non hanno optato per la prosecuzione del
         rapporto di lavoro ex art. 6 legge 54/1962


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